Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8595 del 20/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8595 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERO GENNARO N. IL 23/10/1981
DE BIASE LUIGI N. IL 03/03/1978
avverso la sentenza n. 6232/2012 GIP TRIBUNALE di VELLETRI, del
13/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 20/12/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.11 Gup del Tribunale di Velletri, con sentenza emessa il 13/11/2012, ex
art. 444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di Gennaro Pero e Luigi De Biase
– imputati del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990, come contestato in atti – la
pena di anni quattro di reclusione ed C 20.000,00 di multa quanto a Gennaro
Pero; quella di anni tre, mesi sei di reclusione ed C 18.000,00 di multa, quanto a
2. Entrambi gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.
pen., in relazione alle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
3. Le censure dedotte nei ricorsi sono del tutto generiche e, comunque,
manifestamente infondate. Il Gup – tenuto conto, peraltro, della peculiare natura
processuale della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp – ha
congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione; ivi comprese:
la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione nel
merito dell’imputato e la congruità della pena, come concordata tra le parti ed
applicata in atti.
5. Vanno dichiarati, pertanto, inammissibili i ricorsi proposti da Gennaro Pero
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e Luigi De Biase, con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali
e della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.500,00 ciascuno.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00v in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 20 Dicembre 2013
Il Componente estensore
Il Presidente
Luigi De Biase.