Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8592 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8592 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SERENA GIANLUIGI N. IL 01/09/1952
avverso la sentenza n. 657/2009 TRIBUNALE di IVREA, del
20/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/12/2013

– che il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica con sentenza del 20/7/2012 ha affermato la
responsabilità penale di SERENA Gianluigi per il reato di cui all’articolo 279, comma 1 d.lgs.
152\06 (acc. in Busano, il 5/12/2007);
— che avverso detta sentenza l’imputato ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione
denunciando la mancata assoluzione per difetto dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato;
— che il ricorso è argomentato esclusivamente in fatto;
— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono proponibili
nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella
specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e
il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di
una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA nella camera di consiglio del 20/12/2013

Ritenuto:

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