Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8587 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8587 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CRISCUOLO MASSIMILIANO N. IL 31/08/1974
avverso la sentenza n. 1479/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di ROVERETO, del 09/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 20/12/2013

Ritenuto:

-che con la sentenza in epigrafe segnata il Gip presso Tribunale di Rovereto, su concorde richiesta
delle parti, ha applicato a carico di Massimiliano Criscuolo, imputato del reato di cui all’art. 73, co.
I bis, d.P.R. 309/90, perché coltivava n. 14 piante di canapa indiana, la pena di mesi 8 e giorni 15 di
reclusione ed euro 2.000,00 di multa;
-che l’imputato, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione, eccependo

-che il ricorso è inammissibile;
-che l’obbligo della motivazione. imposto al giudice dall’art. 111 Costituzione e dall’art. 125, co. 3,
cod. proc. pen.. per tutte le sentenze, opera anche rispetto a quelle di applicazione della pena su
richiesta delle parti. Tuttavia, in tal caso, esso non può non essere conformato alla particolare natura
giuridica della sentenza di patteggiamento. rispetto alla quale, pur non potendo ridurre il compito
del giudice ad una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle
linee argomentative della decisione è necessariamente correlato alla esistenza dell’atto negoziale
con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nella imputazione.
Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 cod.
proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto qualora dagli atti o dalle
deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità. dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente
nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non
ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento a norma del citato art. 129 cod. proc.
pen. ( ex multis Cass. 22/3/1999. n.752 );
-che. pertanto. nella specie il Tribunale ha pronunciato la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. nel
rispetto delle prescrizioni ex lege indicate;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.500,00.
Così deliberato in camera di consiglio il 20/12/2013.

mancanza assoluzione ex art. 129 cod.proc.pen. e l’omessa motivazione sul punto;

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