Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8586 del 20/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8586 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AIT ZAOUIT ABDELHAKIM N. IL 01/01/1966
avverso la sentenza n. 204/2006 TRIBUNALE di MONDO VI’, del
22/10/2007
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 20/12/2013
.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.11 Tribunale di Mondovì, con sentenza emessa il 22/10/2007, dichiarava
Ait Zaouit Abdelhak’m imputato del reato di cui all’art. 5, comma 1 lett. b), L.
283/1962 (come contestato in atti) e lo condannava alla pena di C 1.500,00 di
ammenda; pena condonata.
2. L’interessato proponeva Appello – qualificato ricorso per Cassazione, ex
responsabilità penale.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono infondate. Il Tribunale ha
congruamente motivato sul punto oggetto di impugnazione (vedi sentenza
impugnata pagg. 4 – 8). Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate
come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cpp costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad
errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate
dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura
degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più
favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in
sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cod.
proc. pen. [Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv
207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. I, n. 5285 del
06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. V, n.
13648 del 14/04/2006, rv 233381].
4. La manifesta infondatezza del ricorso non consente di rilevare e dichiarare
la prescrizione del reato, maturata il 20/02/2009, epoca successiva alla sentenza
impugnata emessa il 22/10/2007 [sez. U. n. 32 del 21/12/2000; sez. U. n.
23428 del 02/06/2005].
5.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Alt Zaouit
Abdelhafim con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e
della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen. – deducendo censure varie sulla
Il Componente estensore
Il Presidente
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Così deciso il 20 Dicembre 2013