Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8585 del 27/01/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 8585 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
BARGIACCHI Afro nato il 07/06/1947

avverso la sentenza n. 4/15 del 12/03/2015 del Tribunale di Reggio Emilia.

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Massimo Galli , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso con
condanna alle spese.

Data Udienza: 27/01/2016

..
RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 4/15 del 12/03/2015, il Tribunale di Reggio Emilia, in
funzione di giudice di appello, in riforma della sentenza n.74/14 del Giudice di
pace di Reggio Emilia, emessa in data 05/03/2014, appellata dall’imputato
Bargiacchi Afro, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in
ordine al reato ascrittogli per intervenuta prescrizione, confermando nel resto

deducendo vari motivi.
2.1. Successivamente, con atto datato 21/04/2015, il ricorrente dichiarava
di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
2.2. Con memoria pervenuta il 15/01/2016, il difensore del ricorrente ha
richiesto l’esclusione della condanna alle spese e al pagamento di somme in
favore della cassa delle ammende.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La rinuncia al ricorso comporta la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso medesimo.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per una
delle cause indicate dall’art.591 c.p.p. consegue, oltre alla condanna al
pagamento delle spese processuali, la condanna in favore della cassa delle
ammende (nel caso di specie equitativamente quantificabile in C 500,00), in
quanto l’art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, né vi
sono ragioni logiche idonee a giustificare una differenza di trattamento tra le
ipotesi previste dall’art. 606, comma 3, c.p.p. e quelle contemplate dall’art. 591
c.p.p. (sez. 4, n. 2188 del 09 dicembre 2014).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 27/01/2016

2. Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, Bargiacchi Afro,

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