Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8585 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8585 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OMIUNU UWAILA BLESSING N. IL 02/07/1989
avverso la sentenza n. 1246/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
24/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 20/12/2013

1) Con sentenza del 24.5.2013 la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza
del Tribunale di Prato, emessa in data 20.9.2012, con la quale, applicata la diminuente
per la scelta del rito, Omiunu Uwaila Blessing era stato condannato alla pena di anni 1
di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di cui all’art.73 DPR 309/90,
riconosciuta la circostanza attenuante di cui al comma 5.
Ricorre per cassazione l’imputato, denunciando la violazione di legge ed il vizio di
motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche ed alla determinazione della pena.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Va ricordato che, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, ai fini del
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è necessaria una analitica
valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, essendo sufficiente la indicazione degli elementi ritenuti decisivi e
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri.
Non è necessario, quindi, scendere alla valutazione di ogni singola deduzione difensiva,
dovendosi, invece, ritenere sufficiente che il giudice indichi, nell’ambito del potere
discrezionale riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante rilevanza
ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Il preminente e decisivo rilievo
accordato all’elemento considerato implica infatti il superamento di eventuali altri
elementi, suscettibili di opposta e diversa significazione, i quali restano
implicitamente disattesi e superati. Sicché anche in sede di impugnazione il giudice di
secondo grado può trascurare le deduzioni specificamente esposte nei motivi di
gravame quando abbia individuato, tra gli elementi di cui all’art.133 c.p., quelli di
rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell’imputato e
le deduzioni dell’appellante siano palesemente estranee o destituite di fondamento
(cfr.Cass.pen.sez. 1 n.6200 del 3.3.1992; Cass.sez.6 n.34364 del 16.6.2010).
2.2) La Corte territoriale ha negato la concessione delle circostanze attenuanti
generiche in considerazione del fatto che il reato era stato commesso dopo appena
due giorni dall’arresto per un episodio analogo. Ha quindi ritenuto che siffatta
reiterazione rivelasse una personalità assolutamente negativa incline a commettere
reati in violazione della normativa sugli stupefacenti.
2.3) Anche in ordine al trattamento sanzionatorio la motivazione è adeguata, avendo la
Corte territoriale, nell’esercizio del potere discrezionale, fatto riferimento alla
congruità della pena (peraltro non lontana dal minimo edittale) in rapporto all’entità
del fatto.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della
cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
1

OSSERVA

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P. Q. M.
bichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20.12.2013

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