Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8584 del 27/01/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 8584 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Deviato Teresa, nata il 28/02/1955

avverso la sentenza n. 9767/2010 del 13/10/2014 della Corte di appello di
Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Massimo Galli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 27/01/2016

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Napoli in composizione monocratica, con sentenza
emessa in data 6 ottobre 2009, dichiarava Deviato Teresa responsabile del reato
di furto aggravato del portafogli di Musella Lucia, per averlo sottratto dalla borsa
di quest’ultima nella quale era custodito, mentre la persona offesa era intenta a
fare acquisti all’interno del negozio Oviesse, in Napoli il 23 settembre 2008.
In punto di trattamento sanzionatorio il Tribunale – previo riconoscimento

contestata aggravante – condannava l’imputata alla pena di mesi sette di
reclusione ed euro 300 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

2.La Corte di appello di Napoli con sentenza 13 ottobre 2014 confermava
la pronuncia del giudice di primo grado, condannando l’appellante al pagamento
delle spese processuali relative al grado.

3.Avverso la sentenza della Corte territoriale proponeva ricorso per
cassazione l’imputata, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando due
motivi di ricorso.
3.1.Con il primo motivo in primo luogo veniva dedotta violazione degli
artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p., letti in relazione all’art. 486 c.p.p., e la
conseguente nullità della sentenza impugnata.
In particolare, la ricorrente si lamentava del fatto che la richiesta di rinvio
dell’udienza del 6 ottobre 2009 per proprio impedimento e per impedimento del
proprio difensore, effettuate entrambe per detta udienza, erano state entrambe
disattese dal giudice di primo grado ed il motivo di appello, concernente il rigetto
della richiesta di rinvio, era stato erroneamente respinto dalla Corte territoriale.
Più precisamente la ricorrente faceva presente che per la data del 6
ottobre 2009 sia lei che il suo unico difensore erano impegnate presso il Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze. Aggiungeva che il Tribunale di
Napoli aveva rigettato la richiesta di rinvio per suo impedimento senza alcuna
motivazione, mentre aveva respinto quella avanzata dal suo difensore sul
presupposto che: a) lei in detto altro procedimento fosse assistita di fiducia
anche dall’Avv. Dante (al quale invece aveva nel frattempo revocato il mandato),
b) il rinvio per l’udienza del 6 ottobre 2009 fosse stato reso prima della notifica
dell’avviso di udienza preliminare innanzi all’A.G. di Firenze; c) l’Avv. Pantaleo
non avesse indicato le ragioni per le quali si trovasse impossibilitata a nominare
un sostituto processuale; d) lei non aveva espressamente manifestato tramite il
suo difensore l’intenzione di partecipare all’udienza che si sarebbe svolta davanti
alla A.G. fiorentina. Osservava la ricorrente che lei aveva revocato la nomina

2

delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva specifica ed alla

dell’Avv. Dante quale difensore di fiducia, avendo effettuato la scelta di essere
assistita da un solo difensore di fiducia; che il proprio difensore di fiducia aveva
ritenuto di non nominare alcun sostituto, per la natura personale dell’incarico e
non ostandovi un preciso obbligo di legge; che lei ben poteva scegliere di
presenziare all’udienza che si sarebbe svolta a Firenze, in quanto procedimento
più antico ed avente ad oggetto fatti più gravi. Rilevava che il diniego del rigetto
di rinvio aveva gravemente leso il suo diritto di difesa, in quanto aveva impedito
al difensore di avanzare richiesta di rito alternativo e di svolgere il suo esame,

nominato all’udienza, ed era stato ammesso dal giudice di primo grado (che,
però, dopo l’audizione dei testi dedotti dal P.M., aveva deciso di chiudere
l’istruttoria dibattimentale, senza una formale ordinanza di revoca
dell’ammissione della prova).
3.2. Sempre nel primo motivo, ma sotto diverso profilo, la ricorrente si
lamentava che era stata dichiarata colpevole del reato ascrittole sulla base della
deposizione della persona offesa (che aveva riferito di un episodio caduto sotto
la percezione di una terza persona, che era rimasta non identificata e che non
era mai stata rintracciata), tanto più che detta deposizione, contrariamente a
quanto affermato dal giudice di primo grado, non era rimasta confortata dalle
ulteriori testimonianze assunte (quella della sig.ra Rispo e quella dell’agente di
PS lasso Enrico).
In via subordinata, la ricorrente chiedeva disporsi la rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale davanti al giudice di primo grado, al fine di
consentire al proprio difensore di controesaminare i testi dell’accusa e di
procedere al suo esame; rilevava che si sarebbe potuto individuare ed escutere
altre persone in grado di riferire sui fatti e si sarebbe potuto acquisire le
registrazioni interne del supermercato. Al riguardo, osservava, l’inspiegabile ed
ingiustificata fretta del Tribunale di Napoli di pervenire a sentenza avrebbe
impedito di accertare la verità.
3.3. Con il secondo veniva dedotto vizio di motivazione in ordine al
trattamento sa nzionatorio.
In particolare, la ricorrente si lamentava che le era stata irrogata senza
alcuna motivazione una pena significativamente superiore al minimo edittale e
che il giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti, da un lato, e la
contestata recidiva e la contestata aggravante dall’altro, era stato erroneamente
compiuto in termini di equivalenza delle attenuanti (e non di prevalenza come
avrebbe dovuto essere).

tanto più che detto mezzo di prova era stato richiesto dal difensore di ufficio,

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato.

2.Non fondato è il primo motivo di ricorso, nella parte in cui eccepisce la
nullità della sentenza impugnata.
2.1. L’accesso agli atti, imposto dalla natura della censura prospettata,
consente di rilevare che l’Avv. Monica Pantaleo in data 30 settembre 2009 aveva

del 6 ottobre 2009), nella quale testualmente si legge:
«Il sottoscritto Avv. Monica Pantaleo, difensore di fiducia di Deviato Teresa,
imputata come dagli atti, la cui udienza è fissata per il giorno 6 ottobre 2009
dinanzi alla SV. Ill.ma chiede il rinvio della suindicata udienza per il
contemporaneo impegno del difensore e della imputata presso altra autorità
giudiziaria, nella medesima giornata. Allega copia dell’avviso di fissazione
dell’udienza preliminare che si terrà presso il Tribunale di Firenze. Segnala
inoltre l’impossibilità di nominare un sostituto processuale per il processo in
questione. Segnala infine che, sebbene nell’avviso di fissazione dell’udienza
preliminare della Sig.ra Deviato sia indicato quale altro difensore il collega Avv.
Dente del Foro di Salerno, l’imputata nelle more ha provveduto a revocare il
mandato medesimo.»
Risulta altresì che il Giudice con ordinanza resa all’udienza del 6/10/2009
aveva rigettato la suddetta richiesta, evidenziando che:
«Rilevato che non risulta documentata la circostanza che l’imputata nel
diverso procedimento costituente impedimento sia difesa dal solo Avvocato
Monica Pantaleo, risultando nell’avviso indicato altro difensore di fiducia e non
risultando documentata l’intervenuta revoca del mandato al codifensore;
rilevato che il rinvio all’odierna data di udienza del procedimento in
questione è stato effettuato prima della notifica dell’avviso di costituzione
all’udienza preliminare;
rilevato che non sono spiegate le ragioni per le quali il difensore istante si
trova impossibilitato a nominare un sostituto processuale,
rigetta l’istanza, non ritenendo la sussistenza di un legittimo impedimento e
dispone procedersi oltre.»
2.2. Al riguardo, occorre ricordare che:
– in tema di legittimo impedimento del difensore, le Sezioni Unite, facendo
proprio un orientamento emerso nella precedente giurisprudenza di legittimità a
sezioni semplici, hanno di recente avuto modo di precisare (con sent. n. 4909 del
18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912) che l’impegno professionale del
difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luo
4

presentato al Giudice di primo grado istanza (di rinvio della successiva udienza

ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto,
cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non
appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi
specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua
funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di
altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti
l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia
nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio;

della giurisprudenza di legittimità (cfr., ad es., Sez. 5, sent. n. 5845 del
10/12/2013, dep. 2014, Peghinelli ed altro, Rv. 258560), secondo il quale, in
caso di concomitante celebrazione di due dibattimenti dinanzi a diverse autorità
giudiziarie, sussiste impedimento assoluto a comparire dell’imputato nel giudizio
diverso da quello in cui ha preferito essere presente, alla condizione che la
comunicazione dell’impedimento sia: a) tempestiva, b) documentata e c)
rappresenti l’interesse a parteciparvi, senza dover necessariamente giustificare
la scelta in favore dell’uno o dell’altro.
2.3. Di entrambi i suddetti principi la Corte territoriale risulta aver dato
corretta applicazione, in quanto, nel respingere l’istanza difensiva di rinvio, ha
rilevato:
-quanto all’impedimento del difensore: che l’imputata nel procedimento
fiorentino era assistita anche da altro difensore, del quale non risultava
documentata la intervenuta revoca; che il rinvio effettuato per l’udienza del 6
ottobre 2009 era stato reso all’udienza del 23 giugno 2009, e, quindi, prima del
27 agosto 2009 (data della notifica dell’avviso dell’udienza preliminare innanzi
all’A.G. di Firenze all’Avv. Pantaleo); che non erano state spiegate le ragioni
dell’impossibilità a nominare un sostituto processuale; quanto precede non senza
rilevare che anche la precedente udienza, nella quale peraltro era presente la
testimone, era stata rinviata per un concomitante impegno professionale della
difesa della Deviato;
-quanto all’impedimento dell’imputata: che dal tenore dell’istanza non si
evinceva che la imputata intendesse partecipare alla udienza che si sarebbe
svolta davanti al GUP di Firenze.
Per la correttezza delle ragioni sopra esposte, non può ritenersi intervenuta
la dedotta nullità.

3. Infondato è anche il primo motivo di ricorso, nella parte in cui concerne il
giudizio di penale responsabilità dell’imputata.
3.1. E’ stato precisato che la Corte di eassazione, nel momento del controllo
di legittimità, non deve stabilire se la decisione di merito proponga

5

– in tema di legittimo impedimento dell’imputato, il consolidato orientamento

effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne
la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia
compatibile con il senso comune e con “i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento”, secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, sent.
n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745).
3.2. Precisato nei termini che precedono l’orizzonte dello scrutinio di
legittimità, occorre rilevare che la congiunta lettura di entrambe le sentenze di
merito – che, concordando nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova

complesso corpo argomentativo (cfr. Sez. 1, sent. n. 8868/2000, Sangiorgi, Rv.
216906) – evidenzia che i giudici di merito hanno sviluppato un conferente
percorso argomentativo, relativo all’apprezzamento del compendio probatorio,
che risulta immune da censure rilevabili dalla Corte regolatrice; e che il
ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile riconsiderazione alternativa del
compendio probatorio, proprio con riguardo alle inferenze che i giudici di merito
hanno tratto dagli accertati elementi di fatto, ai fini della affermazione della
penale responsabilità.
3.3. Invero, il Giudice di merito di primo grado ha ritenuto provata la penale
responsabilità dell’imputata in ordine al reato ad essa ascritto, sottoponendo le
risultanze processuali ad adeguato vaglio.
Era accaduto che, in data 23 settembre 2008, Musella Lucia e Rispo
Immacolata si trovavano presso il magazzino Oviesse sito ai Colli Aminei in
Napoli per compiere delle spese. Mentre erano intente ad osservare la merce
esposta, la Musella veniva avvisata da una signora presente nel negozio che una
donna le si era avvicinata da dietro e, dopo averle aperta la borsa, si era
impossessata del portafoglio, allontanandosi poi dal magazzino ed entrando in un
negozio ubicato di fronte. Nel frangente detta signora indicava anche alla
persona offesa la donna in questione. La Musella, quindi, verificata l’effettiva
apertura della propria borsa a tracolla, che recava la cerniera aperta, nonché la
mancanza all’interno del portafogli, contenente soldi e documenti, raggiungeva la
donna che le era stata indicata quale autrice del furto e la invitava a restituirle il
portafogli. L’altra, mentre in un primo momento negava il fatto, facendole anche
constatare che non custodiva il portafoglio nella propria borsa, successivamente,
visto che la Musella la seguiva, con fatto nervoso estraeva il portafoglio della
persona offesa dalla giacca che indossava e lo gettava per terra. Nel frattempo
sopraggiungeva una volante della polizia, i cui occupanti, informati dell’accaduto
dalla Musella, provvedevano ad identificare l’autrice del furto nell’odierna
imputata.
Il Giudice di primo grado ha osservato che le dichiarazioni rese dalla persona
offesa, da un lato, erano rimaste confortate da quelle della teste Rispo e del
6

posti a fondamento delle rispettive decisioni, valgono a saldarsi in un unico

teste di PG e, dall’altro, apparivano non soltanto verosimili, coerenti e dettagliate
ma anche scevre da intenti calunnatori, stante l’assenza di pregressa conoscenza
e di motivi di risentimento nei confronti dell’imputata.
3.4. D’altra parte, la Corte territoriale – nell’esaminare i motivi di appello
– dopo aver affermato che la responsabilità dell’imputata si fondava su “solidi
elementi” – ha ritenuto a sua volta la deposizione della Musella “precisa,
dettagliata e coerente”; ha osservato che le marginali lacune mnemoniche
(oggetto di riferimento nell’atto di appello) erano ragionevolmente attribuibili al

(oltre un anno); ha aggiunto che non erano emersi motivi di dubbio in ordine alla
genuinità del contenuto delle sue affermazioni (tanto più che la donna nel corso
della sua deposizione aveva financo affermato che, all’atto della restituzione del
suo portafogli, se non fossero intervenute le forze dell’Ordine, non avrebbe
neppure denunciato il fatto); ha precisato che la ricostruzione dei fatti offerta
dalla Musella era oltretutto stata avvalorata dalle convergenti dichiarazioni rese
dalla di lei amica Rispo Immacolata e dall’Agente di PG intervenuto sul posto. Per
tutte le ragioni che precedono, ha respinto l’istanza di rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale, in quanto le prove raccolte erano soddisfacenti ai
fini della decisione ed il fatto che il difensore non aveva assistito all’istruzione
dibattimentale non poteva costituire motivo di rinnovazione della stessa.
In definitiva, la Corte di merito ha chiarito le ragioni per le quali ha
ritenuto di confermare la valutazione espressa dal primo giudice, sviluppando un
percorso argomentativo che, non presentando aporie di ordine logico o violazioni
di legge, che risulta perciò immune da censure rilevabili in questa sede di
legittimità.

4.La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato
argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto
concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio (e in particolare la
mancata prevalenza delle attenuanti generiche e la determinazione della pena),
oggetto del secondo motivo di doglianza.
Come noto, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione
delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per
quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su
detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d.
motivazione implicita (Sez. 6, 4/7/2003 n. 36382, Dell’Anna ed altri, n. 227142)
o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua”: Sez. 6, sent. N. 9120 del
2/7/1998, Urrata, Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al
giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in
riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cass
7

tempo trascorso dall’accadimento del fatto rispetto all’epoca della deposizione

solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, sent. n.
26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298).
Detta evenienza che non ricorre nel caso di specie, nel quale il giudice di
merito di primo grado, pur rilevando plurimi precedenti, anche specifici, a carico
dell’imputata, ha alla stessa riconosciuta le attenuanti generiche equivalenti alla
contestata aggravante ed alla recidiva al fine di adeguare la pena all’entità del
fatto di non particolare allarme sociale e, avuto riguardo ai criteri direttivi di cui
all’art. 133 c.p., ha considerato equa la pena di mesi sette di reclusione ed euro

trattamento sanzionatorio stabilito dal giudice di primo grado, ha confermato lo
stesso, rilevando che la pena inflitta era rispettosa dei criteri di determinazione
di cui all’art. 133 c.p. ed era del tutto adeguata alla entità del fatto ed alla
personalità dell’imputata (gravata da numerosi precedenti, anche di natura
specifica) ed osservando che non si individuavano elementi di positiva
valutazione che potessero giustificare un diverso bilanciamento.

6. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il
ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 27/01/2016

300 di multa; mentre la Corte territoriale, investita dell’appello anche in punto di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA