Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8581 del 27/01/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 8581 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
CUBEDDU Alessandro nato il 02/12/1981

avverso la sentenza n.3887/14 del 19/11/2014 della Corte di Appello di Bologna.

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Massimo Galli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore. avv. Daniele Gardi, del Foro di Piacenza, che ha concluso per
l’accoglimento dei motivi di ricorso.

Data Udienza: 27/01/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n.3887/14 del 19/11/2014, la Corte di Appello di
Bologna, in parziale riforma della sentenza n.80/14 del Tribunale di Piacenza
emessa in data 03/02/2014, appellata dall’imputato Cubeddu Alessandro,
applicava la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente

accertamenti di cui agli artt.186, comma 7, e 187, comma 8, C.d.S., aggravati
ex artt.186, comma 2-bis, e 187, comma 1-bis, C.d.S.

2.

Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, Cubeddu

Alessandro, eccependo:
A) vizi di motivazione, specificamente indicati nei motivi di gravame,
nonché mancata assunzione di prova decisiva. Sostiene che la Corte d’Appello ha
ritenuto applicabile l’aggravante dell’incidente stradale benché non sussistesse
alcuna prova relative al verificarsi dell’incidente stradale che legittima la richiesta
delle Forze dell’ordine di sottoporre il conducente del veicolo in questione ad
esame etilometrico.
B) violazione di legge, posto che l’186, comma 2-bis C.d.S. deve essere
considerata aggravante ad effetto speciale soggetta al giudizio di equivalenza.
Pertanto la ritenuta equivalenza con le attenuanti generiche vale ad escludere
l’applicabilità della sanzione amministrativa accessoria.
C) illegittimità della richiesta di sottoporsi a trattamento sanitario data
l’assenza di sintomatologia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi, assorbenti, di cui appresso.

2. La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non
è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la
verifica dello stato di ebbrezza o di alterazione da stupefacenti, stante la
diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in
stato di ebbrezza ovvero di alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti (Sezioni Unite, n. 46625 del 24 novembre 2015).

2

per anni 2, confermando nel resto, in relazione ai reati di rifiuto di sottoporsi agli

2.1. Il rinvio alle stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett.
c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione, contenuto
nel secondo periodo del comma 7 dell’art. 186 C.d.S., dopo le previsioni relative
alla sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo, deve
intendersi limitato alle sole modalità e procedure contenute nell’art. 186, comma
2, lett. c), che regolano il sistema della confisca del veicolo, con esclusione del
rinvio alla disciplina del raddoppio della durata della sospensione della patente di
guida, qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato;

sanzione amministrativa che accede al reato di rifiuto, compresa, ai sensi
dell’art. 186, comma 7, secondo periodo, tra il minimo di sei mesi ed il massimo
di due anni, non deve essere raddoppiata nel caso in cui il veicolo appartenga a
persona estranea al reato (Sezioni Unite, n. 46624 del 24 novembre 2015).

3. La Corte territoriale, pur ritenendo insussistente, nel caso di specie,
l’aggravante di aver provocato un incidente stradale, ha riformato la sentenza
del primo giudice applicando la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida nella misura di anni 2, omettendo ogni
motivazione in ordine al calcolo di tale quantificazione.
3.1. Il giudice del merito, dopo aver ritenuto insussistente la detta
aggravante, ha, inoltre, omesso di motivare in ordine alla conseguente
rideterminazione della sanzione penale posto che, venendo meno l’aggravante,
andava rimodulata la pena alla luce della avvenuta concessione delle attenuanti
generiche, originariamente giudicate equivalenti all’aggravante.
3.2. A norma dell’art.594, comma 4, c.p.p., infine, se è accolto l’appello
dell’imputato relativo a circostanze la pena complessiva irrogata è
corrispondentemente diminuita.

4. Infondati sono, di contro, i residui motivi di ricorso.
4.1. Non v’è motivo di dubitare circa l’avvenuto incidente stradale posto
che nulla frustra il contenuto della c.n.r. degli operanti dell’Arma.
4.2. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, inoltre, la definizione
di “incidente stradale” comprende non soltanto lo scontro tra veicoli o tra veicoli
e persone, ma anche l’urto di un veicolo contro ostacoli fissi ovvero la fuoriuscita
dell’autovettura dalla sede stradale, dal momento che si tratta comunque di una
manifestazione di maggiore pericolosità della condotta di guida, punita più
gravemente a prescindere dall’evento che si è verificato effettivamente, che può
avere o meno coinvolto altri veicoli o persone (sez. 4, n.28439 del 13/06/2013).

3

conseguentemente la durata della sospensione della patente di guida, quale

4.3. Il concetto di “incidente stradale” (che già compare nell’art.11 C.d.S.
a proposito dell’attribuzione dell’accertamento agli organi di polizia stradale) è
ben più ampio di quelli d’investimento e di collisione tra autoveicoli, che vi sono,
in ogni caso, ricompresi: infatti, esso non implica necessariamente la produzione
di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il
coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse, bensì qualunque
situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo, con pericolo per
l’incolumità altrui e dello stesso conducente (sez. 4, n.6381 del 16/02/2012).

assurgere ad aggravante (come sopra spiegato) ben deve ritenersi quantomeno
sintomo di diminuita prontezza di riflessi, delle capacità di valutazione delle
distanze e dell’equilibrio generale della guida; sintomo, quindi, legittimante la
richiesta della p.g. all’imputato di sottoporsi agli accertamenti di legge.

5. La sentenza va, perciò, annullata, limitatamente al trattamento
sanzionatorio, con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, e dichiarata
irrevocabile per ciò che attiene alla responsabilità dell’imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio
con rinvio alla Corte di Appello di Bologna. Dichiara irrevocabile la dichiarazione
di responsabilità dell’imputato.

Così deciso il 27/01/2016

4.4. Tale evento -l’incidente stradale- se, nel caso di specie, non può

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