Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8580 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8580 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NORCINI ENRICO N. IL 10/07/1954
avverso la sentenza n. 69/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
04/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/12/2013

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Firenze con sentenza del 4/3/2013ha confermato la sentenza
6/6/2011 del Tribunale di Grosseto ed ha ribadito l’affermazione della responsabilità penale di
NORCINI Enrico in ordine al reato di cui all’art. 10 ter d.lgs. 74\2000 (omesso versamento
dell’IVA per l’anno di imposta 2005 per euro 84.411,00 in Grosseto, il 27/12/2006);
— che la Corte di merito ha valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo
materiale probatorio acquisito agli atti processuali;
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, eccependo la
violazione di legge con riferimento alla imputazione, che assume relativa a condotte poste in
essere prima dell’entrata in vigore della norma sanzionatrice ed alla sussistenza della forza
maggiore, non avendo provveduto al pagamento dell’imposta essendo impossibilitato a cagione
della mancata ricezione dai clienti degli importi dovuti per le fatture emesse;
— che la motivazione della sentenza impugnata appare esauriente e corrispondente alle premesse
fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e
fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa;
— che, quanto al primo motivo di ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che il
reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto (art. 10-ter D.Lgs. n. 74 del 2000),
entrato in vigore il 4 luglio 2006, che punisce il mancato adempimento dell’obbligazione
tributaria entro la scadenza del termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di
imposta dell’anno successivo, è applicabile anche alle omissioni dei versamenti relativi all’anno
2005, senza che ciò comporti violazione del principio di irretroattività della norma penale
(SS.UU. n. 37424, 12 settembre 2013);
— che, in ordine al secondo motivo di ricorso la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato
che, tranne nei casi di applicabilità del regime di “IVA per cassa”, mancato versamento all’erario
delle somme dovute sulla base della dichiarazione annuale è ordinariamente svincolato dalla
effettiva riscossione delle somme-corrispettivo relative alle prestazioni effettuate (Sez. III
n.19099, 3 maggio 2013) cosicché non può essere validamente invocata la forza maggiore.
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del
ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata, di euro 1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato ROMA, nella camera di consiglio del 20/12/2013

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