Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 858 del 11/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 858 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIACCO ANDREA N. IL 19/08/1981
avverso la sentenza n. 7671/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
18/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 11/11/2013
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 18 maggio 2012, ha
sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado, rimodulando soltanto la
pena, con la quale Giacco Andrea era stato condannato per il delitto di furto
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a
mezzo del proprio procuratore, lamentando una motivazione apparente circa
l’affermazione della penale responsabilità a titolo di reato consumato e non di
tentativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
2. I fatti incontroversi, accertati nella flagranza, sono stati logicamente
ascritti al comportamento cosciente e volontario dell’imputato.
3. La manifesta infondatezza del motivo deriva dall’intenzione di voler
dare all’interpretazione dei fatti, quale quella data dai Giudici del merito, un
significato diverso per ritenere inesistente il compimento di atti idonei al
perfezionamento del contestato delitto di furto aggravato (furto di stereo
all’interno di autovetture).
Operazione, da un lato, non consentita avanti questa Corte di legittimità
nonché contraria alla pacifica giurisprudenza.
Invero, ai fini della sussistenza del delitto tentato, occorre che, sulla base
di una valutazione ex ante, gli atti compiuti, anche se meramente preparatori o
solo parziali, siano idonei ed univoci, ossia diretti in modo non equivoco a
causare l’evento lesivo ovvero a realizzare la fattispecie prevista dalla norma
incriminatrice, rivelando così l’intenzione dell’agente di commettere lo specifico
delitto (v. Cass. Sez. I 11 febbraio 2013 n. 16612).
Nella specie, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, si era,
viceversa, verificato l’impossessamento della res altrui tale da integrare la
consumazione dell’ascritto reato.
4.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, infine, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.
1
aggravato.
P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
Così deciso in Roma 1’11 novembre 2013.
della Cassa delle Ammende.