Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8579 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8579 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SIMUNNO ANTONIO N. IL 05/05/1944
avverso la sentenza n. 444/2008 TRIBUNALE di MATERA, del
07/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 20/12/2013

1) Con sentenza del 7.5.2012 il Tribunale di Matera, in composizione monocratica,
condannava Simunno Antonio alla pena di euro 100,00 di ammenda per il reato di cui
agli artt.674 e 81 cpv. c.p. ascritto.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore dell’imputato.
Trattandosi di condanna alla sola pena dell’ammenda e quindi di sentenza inappellabile
(art.593 comma 3 c.p.p.), l’appello veniva qualificato come ricorso per cassazione e gli
atti trasmessi a questa Corte ex art.568 comma V c.p.p.
2) L’avv.Francesco Abate, sottoscrittore del ricorso, non risulta iscritto nell’albo
speciale di cui all’art.613 c.p.p.
A nulla rileva che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che ” alla regola secondo cui il
ricorso per cassazioneè inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato
non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le
giurisdizioni superiori, nonèprevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.
In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il
ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione”
(cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilit, al versamento a favore della
cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Co si deciso in Roma il 20.12.2013

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