Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8579 del 11/10/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8579 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DIMEO FRANCESCO N. IL 25/02/1983
avverso l’ordinanza n. 5565/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 08/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
Data Udienza: 11/10/2012
Con ordinanza 8/11/11 il Tribunale di Sorveglianza di Torino revocava ex tunc l’affidamento in
prova terapeutico concesso a Dimeo Francesco con ordinanza 15/6/11 dello stesso Tribunale.
La revoca interveniva a seguito delle ripetute segnalazioni (29/8/11, 12/10/11) di ricadute del
soggetto nella tossicodipendenza.
Impugnava il detenuto con atto in data 11/11/11 (impugnazione da intendersi come ricorso
per cassazione, per la tassatività dei mezzi di impugnazione), al quale tuttavia non seguivano i
motivi riservati al difensore di fiducia.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una proporzionata sanzione pecuniaria (art. 616 cpp).
Pqm
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo
e al versamento della somma di euro 500 alla cassa delle ammende.
Roma, 11/10/12
Il ricorso è privo di motivi (art. 581.1. lett. c cpp). All’assenza dei motivi segue per legge (art.
591.1. lett. c cpp) l’inammissibilità dell’impugnazione.