Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8578 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8578 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRANDELLI LUCA N. IL 11/09/1989
oltenit
avverso l’ordinanza n. 343/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di MILANO, del 22/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/12/2013

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 1V00,00 (mille/00).
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 20/12/2013.

Ritenuto:
— che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano con decreto del 22/4/2013 ha
disposto l’accompagnamento coattivo di PRANDELLI Luca ai sensi degli artt. 132 e 210 cod. proc.
pen.;
— che l’imputato pur dichiarando di proporre ricorso per cassazione avverso il predetto
provvedimento, ha omesso di enunciarne contestualmente i motivi;
— che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del
ricorrenti, (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere .9€44der1e delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata, di euro 1.000,00

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