Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8578 del 11/10/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8578 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VIOLA GIUSEPPE GIANLUCA N. IL 17/02/1984
avverso l’ordinanza n. 7883/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 31/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
Data Udienza: 11/10/2012
Con ordinanza 31/10/11 il Magistrato di Sorveglianza di Palermo rigettava l’istanza di Viola
Giuseppe Gianluca volta all’esecuzione della pena presso il domicilio (ex art. 1 L n. 199 del
26/11/10) e ciò a ragione della personalità pericolosa e negativa del soggetto, desumibile dai
precedenti penali (anche specifici di evasione) e dalla segnalata tossicomania.
Il “fine pena” del detenuto ricorrente, come emerge dallo stesso provvedimento impugnato, è
attestato alla data del 19/8/12, oggi trascorsa. Ne consegue (espiata la pena) la sopravvenuta
sua carenza di interesse alla decisione e la conseguente inammissibilità del ricorso (art. 591.1.
lett. a cpp), che va dichiarata per tale causa (impregiudicato il merito e perciò senza condanna
a spese o penalità aggiuntive).
Pqm
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Roma, 11/10/12
Ricorreva per cassazione il detenuto personalmente (6/11/11), deducendo violazione di legge e
vizio di motivazione: nonostante i precedenti penali e la passata tossicodipendenza, non era
stata considerata la buona condotta carceraria e il dovuto favore ai propositi di reinserimento
sociale.