Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8574 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8574 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARRIERI VITANTONIO N. IL 11/05/1975
i Lt LUC P
avverso la sentenza n. 709/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 21/02/2013

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/12/2013

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
ed al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
a camera di consiglio del 20/12/2013
Così deliberato • RO

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Lecce — Sezione Distaccata di Taranto con sentenza del 21/2/2013 ha
confermato la sentenza 23/3/2011 del Tribunale di Taranto — Sezione Distaccata di Martina Franca,
che aveva affermato la responsabilità penale di CARRIERI Vitantonio in ordine al reato di cui agli
artt. 44, lett. b), 65, 72 D.P.R. n. 380/2001 (acc. in Martina Franca, il 17/2/2009);
— che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo di avere realizzato un intervento
non assoggettato a permesso di costruire e per il quale aveva presentato una DIA «a sanatoria»
rispetto alla quale doveva ritenersi perfezionato il silenzio assenso;
— che i motivi di gravame sono manifestamente infondati, in quanto l’attività edificatoria posta
concretamente in essere, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, deve ritenersi soggetta a
permesso di costruire, poiché risulta accertato in punto di fatto che sono stati realizzati nuovi volumi
ed è stata mutata la consistenza estetica ed architettonica di un manufatto preesistente, cioè la
fisionomia dell’immobile e l’aspetto esteriore di esso nelle sue linee generali. Si tratta, invero, della
realizzazione in cemento armato di un ricovero per auto di circa 30 mq. Risulta mancante, inoltre, la
prescritta denuncia per le opere in cemento armato.
Correttamente la Corte evidenzia che la necessità del permesso di costruire era perfettamente nota al
ricorrente, il quale risulta aver presentato richiesta di sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380\01
La motivazione della sentenza impugnata — in punto di individuazione delle opere effettivamente
eseguite — appare esauriente e corrispondente alle premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa
esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e fornisce risposte coerenti alle obiezioni della
difesa.
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla
declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello
del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione
dei motivi dedotti, di euro 1.000,00

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