Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8574 del 09/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8574 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMRI ABDELJALIL N. IL 29/07/1979
avverso la sentenza n. 50116/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del
27/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 09/02/2016

R.G. 37352/2015
Motivi della decisione
Amri Abdeljalil ricorre avverso la sentenza n.51512/15 del 27.03.2015
della Corte d’appello di Torino che lo ha condannato per rapina, lamentando vizio
di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per un fatto diverso
da quello contestato, per aver ricostruito i fatto in termini diversi da quelli
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il ricorrente,infatti, si è limitato a riproporre ,nei medesimi termini
dell’appello, le censure già avanzate con la prima impugnazione. La Corte di
merito ha affermato che l’imputazione originaria conteneva in nuce tutti gli
elementi dell’imputazione di rapina e che nessuno degli elementi qualificati tale
reato era nuovo ovvero inesistente dall’inizio,sottolineando che lo strappo degli
oggetti rientra tra i casi in cui la “res” è tanto aderente alla persona che
necessariamente la violenza si estende a quest’ultima. (pag. 5) , che già il
Tribunale della libertà si era espresso per la riqualificazione del fatto in rapina
che pertanto l’imputato era a conoscenza del prospettarsi di una diversa
qualificazione giuridica dei fatti. Avverso l’articolata motivazione della Corte il
ricorrente, si limita a riproporre le stesse censure dell’appello omettendo ogni
specifico riferimento alla motivazione del provvedimento e riproponendo una
alternativa ricostruzione dei fatti.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della C a delle ammende.
Roma, 02.2016.

originariamente contestati.

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