Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8572 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8572 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARIELLO GIUSEPPE N. IL 01/02/1971
avverso la sentenza n. 424/2013 TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 09/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 20/12/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.11 Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza emessa il 09/05/2013, ex
art. 444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di Giuseppe Cariello – imputato
del reato di cui all’art. 73, comma 1 bis, d.P.R. 309/1990, come contestato in
atti – la pena di anni due di reclusione ed C 8.000,00 di multa.

2.L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

relazione alle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen., nonchè alla congruità
della pena applicata.

3.Le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche e, comunque,
manifestamente infondate. Il Tribunale – tenuto conto, peraltro, della peculiare
natura processuale della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp – ha
congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione; ivi comprese:
la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione nel
merito dell’imputato e la congruità della pena, come concordata tra le parti ed
applicata in atti.

ii . a.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Giuseppe
Cariello con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.500,00.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 20 Dicembre 2013

legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in

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