Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8570 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8570 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EDDAHBE MOHAMED N. IL 12/11/1964
avverso la sentenza n. 960/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
07/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 20/12/2013

1) Con sentenza del 7.5.2013 la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza del
Tribunale di Torino, in composizione monocratica, emessa il 12.1.2013, con la quale
Eddahbe Mohamed era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro
3.000,00 di multa per il reato di cui all’art.73 bPR 309/90, ritenuta la circostanza
attenuante speciale di cui al comma 5.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la
carenza ed il vizio logico di motivazione.
2) Il ricorsoè generico perdé non adempie all’onere di indicare in modo specifico le
ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di annullamento
(art.581 lett.c) c.p.p.) e per di piì manifestamente infondato.
L’art.581 c.p.p. richiede espressamente che l’atto di impugnazione contenga, a pena
di inammissibilit ex art.591 co.1 lett.c) c.p.p., a) i capi o i punti della decisione ai quali
si riferisce l’impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l’indicazione specifica delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Come riaffermato anche di recente da questa Corte (Cass.pen. Sez.6 n.27068 del
23.6.2011) i motivi di impugnazione, pur nella libertà della loro formulazione, debbono
“indicare con chiarezza , a pena di inammissibilità, le ragioni di fatto e di diritto su cui
si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l’oggetto dell’impugnazione
e di evitare impugnazioni generiche e dilatorie. In punto di diritto c8 implica che la
parte impugnante deve esplicitare con sufficiente chiarezza la censura d’inosservanza
o di violazione della legge penale, non potendo ritenersi che la semplice menzione di un
articolo del codice possa integrare “l’indicazione specifica” richiesta dall’art.581
c.p.p., comma 1 lett.c), soprattutto quando…non è dato cogliere, dalla lettura della
sentenza di primo grado, la bendì minima inosservanza o violazione di legge”. In punto
di fatto nonè sufficiente a integrare il necessario requisito di specificità la reiterata
prospettazione di possibili e astratte spiegazioni della condotta dell’imputato,
soprattutto quando esse…sono state esaurientemente esaminate e, in concreto,
escluse dal giudice di primo grado”.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art.591 comma 1
lett.c) c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
bichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nondé al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 20.12.2013

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