Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8568 del 20/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8568 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARBI WISSEM N. IL 01/02/1975
avverso la sentenza n. 890/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
13/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 20/12/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza emessa il 13/06/2013,
confermava la sentenza del Tribunale di Firenze, in data 19/12/2012, appellata
da Arbi Wissely, imputato del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990 (come
contestato in atti) e condannato alla pena di anni uno, gg. 10 di reclusione ed C
2.060,00 di multa.

legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche e, comunque, infondate. La
Corte Territoriale ha congruamente motivato sul punto oggetto di impugnazione,
mediante valutazioni di merito, immuni da errori di diritto (vedi sentenza 2°
grado pagg. 1 – 3).

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Arbi WisserItyx,
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 20 Dicembre 2013
Il Componente estensore

Il Presidente

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA