Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8567 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8567 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GOBBETTI CLAUDIO N. IL 31/01/1960
avverso la sentenza n. 767/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
17/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/12/2013

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di euro mille/00 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in I / A ella camera di consiglio del 20/12/2013

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Firenze, con sentenza del 17/5/2013 ha confermato la sentenza
7/6/2012 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto, che aveva affermato
la responsabilità penale di GOBBETTI Claudio in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
e 73 D.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di gr. 298,5 di cocaina occultati all’interno del
paraurti posteriore di una vettura. Acc. in Orbetello, 28/5/2011. recidiva specifica);
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, il quale ha eccepito
la violazione di legge ed il vizio della motivazione in punto di individuazione degli elementi di
responsabilità, segnatamente rivendicando la propria estraneità ai fatti e rilevando che la propria
condotta avrebbe potuto eventualmente essere inquadrata nella mera connivenza, non punibile;
— che tale doglianza è manifestamente infondata, poiché:
– la motivazione della sentenza impugnata appare esauriente e corrispondente alle premesse
fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e
fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa;
– le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
dei fatti e dell’attribuzione degli stessi alla persona dell’imputato non sono proponibili nel
giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella
specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal
processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio e,
con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
– il ricorso, peraltro argomentato per lo più in fatto, ripropone le medesime questioni già
esaminate dai giudici del merito, i quali hanno evidenziato, sulla scorta delle accertate modalità
del viaggio, durato oltre dieci ore per recarsi a Barcellona con rientro immediato la sera stessa, di
occultamento dello stupefacente, difficilmente eseguibile in breve tempo ed attraverso il
confronto con le dichiarazioni rese dal imputato, come potesse escludersi l’estraneità del
ricorrente ai fatti contestati;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del
ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento,
nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata, di euro 1.000,00

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