Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8567 del 09/02/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8567 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARDOLO MARIO N. IL 03/10/1969
avverso la sentenza n. 192/2014 CORTE APPELLO di TORINO del 15/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA;
Data Udienza: 09/02/2016
RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato ed alla qualificazione
giuridica del fatto.
Il motivo è inammissibile
difatti viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto
a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza
si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di
legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici; viceversa dalla lettura
della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti
illogicità, risultando, invece, lé.esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si
è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità
delléimputato in ordine al fatto ascrittogli ed alla qualificazione giuridica dello stesso. Tutto ciò
preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez. U n. 12 del 31/5/2000,
Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
09/02/2016
Il/La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 15/10/2014, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NOVARA, in data 21/03/2013, nei confronti di CARDOLO
MARIO confermava la condanna in relazione al reato di cui all’ art. 648 CP let. 2