Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8566 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8566 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MERKAJ KLODIAN N. IL 17/10/1983
avverso la sentenza n. 4562/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
06/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/12/2013

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 20/12/2013

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Firenze con sentenza del 6/5/2013 ha confermato la sentenza in data
10/10/2012 del Tribunale di Lucca, che aveva affermato la responsabilità penale di MERKAJ
Klodian in ordine ai reati di cui agli artt. 73 D.P.R. n. 309/1990 e 61 n.2, 81, 337, 582, 585 cod.
pen. (acc. in Lucca, il 14/4/2012);
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, il
quale ha eccepito il diniego dell’attenuante di cui al 7 comma dell’art. 73 D.P.R. n. 309/1990;
— che tali doglianze sono manifestamente infondate, poiché secondo la giurisprudenza di questa
Corte, l’attenuante della collaborazione può essere riconosciuta soltanto in presenza di un
contributo di particolare incidenza, efficace ed utile per interrompere la catena delittuosa o
colpire il sistema patrimoniale quale provento e strumento del crimine, dovendosi invece
escludersi l’efficacia di dichiarazioni prive di riscontri o meramente rafforzative del quadro
probatorio o che riguardano circostanze di marginale rilevanza (Sez. III n. 16431, 27 aprile 2011;
Sez. VI n.1493, 13 febbraio 1995; Sez. VI n.7957, 24 agosto 1993).
— che, nella fattispecie in esame, l’attenuante in questione è stata legittimamente esclusa, con
motivazione razionale e coerente, in relazione al difetto dei requisiti richiesti;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del
ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento,
nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata, di euro 1.000,00

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