Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8566 del 09/02/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8566 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
INFUSO MAURIZIO N. IL 08/06/1973
avverso la sentenza n. 1202/2014 CORTE APPELLO di ANCONA del 04/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA;
Data Udienza: 09/02/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il/La CORTE APPÉLLO di ANCONA, con sentenza in data 04/11/2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PESARO, in data
08/05/2014, nei confronti di INFUSO MAURIZIO in relazione al reato di cui all’ art. 628 CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con
riferimento alla mancata traduzione dell’imputato all’udienza del 4/11/2014.
Il motivo è inammissibile, in quanto l’imputato non aveva chiesto di essere tradotto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
09/02/2016
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.