Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8565 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8565 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MIGLIONICO ROCCO N. IL 27/07/1952
avverso la sentenza n. 489/2012 CORTE APPELLO di POTENZA, del
11/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 20/12/2013

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Potenza ha
riformato la pronuncia di prime cure, con la quale Rocco Miglionico era
stato assolto dal reato di cui all’art. 10 ter, d.Lvo 74/2000, per non avere
termine ex lege prescritto, per un ammontare superiore a 50.000,00 euro,
condannando l’imputato alla pena ritenuta di giustizia;
-che la difesa del Miglionico ha proposto ricorso per cassazione,
contestando la valutazione delle emergenze istruttorie da parte del
decidente, che, se correttamente lette, avrebbero dovuto determinare la
Corte distrettuale a confermare la sentenza assolutoria; nonché
eccependo la erronea applicazione dell’art. 10 ter, d.Lvo 74/2000, in
relazione all’art. 2 cod.pen.;
-che la argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, si palesa
logica e corretta, sia in ordine alla concretizzazione del reato in
contestazione, che alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto;
-che con il primo motivo di annullamento si tende ad una rilettura degli
elementi costituenti la piattaforma probatoria, sui quali al giudice di
legittimità è precluso procedere a nuovo esame estimativo. Peraltro,
contrariamente a quanto assunto in ricorso, la Corte territoriale specifica
puntualmente i difetti in punto di valutazione ravvisati nel discorso
giustificativo, svolto dal giudice di prime cure, e i motivi di netto dissenso,
indicando miratamente gli elementi costituenti la piattaforma probatoria
comprovanti la sussistenza della violazione contestata;
-che, del pari il secondo motivo di annullamento è da ritenere del tutto
destuituito di fondamento in quanto la violazione è stata commessa il
27/12/06, in chiaro vigore della normativa richiamata in rubrica;

versato l’i.v.a. dovuta in base alla dichiarazione annuale del 2005 entro il

-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle

Così deciso in Roma il 20/12/2013.

Ammende della somma di euro 1.000,00.

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