Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8564 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8564 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO TADDEO ANTONIO N. IL 27/08/1956
SYED IMRAN ABBAS N. IL 22/09/1983
avverso la sentenza n. 805/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
10/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/12/2013

P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato i ROMA nella camera di consiglio del 20/12/2013

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Firenze con sentenza del 10/6/2013 ha confermato la sentenza in
data 2/10/2012 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di quella città, che aveva
affermato la responsabilità penale di SYED IMBRAM Abbas ed ESPOSITO Taddeo in ordine
al reato di cui gli artt. 110 cod. pen., 73 e 80 D.P.R. n. 309/1990 per l’illecita importazione dal
Pakistan di gr. 10.840 di eroina pari a 181.579 dosi singole(acc. in Firenze, il 9/1/2012);
— che avverso detta sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione gli imputati
deducendo, il SYED, il vizio di motivazione in ordine al diniego dell’attenuante di cui all’art. 114
cod. pen. e l’ESPOSITO la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento
dell’attenuante di cui all’art. 73 comma 7 d.P.R. 309\90;
— che tali doglianze sono manifestamente infondate, poiché per ciò che concerne la posizione del
SYED, va ricordato come la giurisprudenza di questa Corte abbia precisato che la circostanza
attenuante del contributo di minima importanza è configurabile quando l’apporto del concorrente
non ha avuto soltanto una minore rilevanza causale rispetto alla partecipazione degli altri
concorrenti, ma ha assunto un’importanza obiettivamente minima e marginale, ossia di efficacia
causale, così lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile nell’economia generale dell’iter
criminoso (cfr. Sez. I n. 26031, 13 giugno 2013 ed altre prec. conf.) e che, nella fattispecie, la
Corte territoriale ha diffusamente motivato senza incorrere nel vizio denunciato, la non
secondaria compartecipazione dell’imputato ai fatti per cui è processo. Il motivo di ricorso è,
peraltro, articolato quasi esclusivamente in fatto;
— che, anche per ciò che concerne l’ESPOSITO, l’attenuante da questi richiesta è stata
legittimamente esclusa. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’attenuante della
collaborazione può essere riconosciuta soltanto in presenza di un contributo di particolare
incidenza, efficace ed utile per interrompere la catena delittuosa o colpire il sistema patrimoniale
quale provento e strumento del crimine, dovendosi invece escludersi l’efficacia di dichiarazioni
prive di riscontri o meramente rafforzative del quadro probatorio o che riguardano circostanze di
marginale rilevanza (Sez. III n. 16431, 27 aprile 2011; Sez. VI n.1493, 13 febbraio 1995; Sez. VI
n.7957, 24 agosto 1993). Nella fattispecie, i giudici del merito hanno proceduto ad una corretta
lettura della disposizione applicata, dando atto, con motivazione congrua, della assenza dei
requisiti di applicabilità dell’attenuante in considerazione del fatto che le informazioni offerte
non avevano portato ad alcuno sviluppo delle indagini;
— che i ricorsi, conseguentemente, vanno dichiarati inammissibili e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei
ricorrenti (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento,
nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata, di euro 1.000,00

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