Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8563 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8563 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KUSHTAJ EMILIANO N. IL 31/0A/1985
avverso la sentenza n. 10/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
20/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

t

Data Udienza: 20/12/2013

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Firenze ha
confermato la pronuncia di prime cure, con la quale Emiliano Kushtaj era
stato riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73

-che la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
contestando la valutazione delle emergenze istruttorie da parte del
decidente, che, se correttamente lette, avrebbero dovuto determinare la
Corte distrettuale a pronunciare sentenza assolutoria; inoltre, la pena
inflitta si palesa eccessiva ed immotivata risulta essere la mancata
concessione delle attenuanti generiche;
-chi& la argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, si palesa

logica e corretta, sia in ordine alla concretizzazione del reato in
contestazione, che alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto;
-che con il primo motivo di annullamento si tende ad una rilettura degli
elementi costituenti la piattaforma probatoria, sui quali al giudice di
legittimità è precluso procedere a nuovo esame estimativo;
-che in ordine alla pena inflitta il decidente specifica la adeguatezza della
stessa, rapportata alla gravità della condotta posta in essere dallo stesso,
connotata da continue cessioni a terzi di sostanza stupefacente del tipo
cocaina e dell’inserimento dello stesso nel mercato illecito dello spaccio,
elementi questi, ritenuti, a giusta ragione preclusivi della concessione
delle invocate attenuanti generiche, in difetto, peraltro di elementi
positivi valutabili;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

i

d.P.R. 309/90, e condannato alla pena ritenuta di giustizia;

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.

Così deciso in Roma il 20/12/2013.

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