Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8561 del 20/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8561 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALVI FRANCESCO N. IL 28/06/1962
avverso la sentenza n. 2988/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
10/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 20/12/2013

1) Con sentenza del 10.6.2013 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza
del &IP del Tribunale di Busto Arsizio, emessa il 23.2.2010, con la quale Salvi
Francesco era stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 2.000,00 di
multa per il reato di cui all’art.73 DPR 309/90, ritenuta la circostanza attenuante
speciale di cui al comma 5.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la
violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del
reato.
2) Il ricorso è generico e, per di più, manifestamente infondato.
L’art.581 c.p.p. richiede espressamente che l’atto di impugnazione contenga, a pena
di inammissibilità ex art.591 co.1 lett.c) c.p.p., a) i capi o i punti della decisione ai quali
si riferisce l’impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l’indicazione specifica delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
La Corte territoriale ha già esaminato i rilievi difensivi, disattendendoli con
motivazione adeguata ed immune da vizi logici.
Ha rilevato, infatti: a) che non era possibile confondere le piantine di pomodori con
quelle di hashish (essendo ben diversa la foglia dei due tipi di pianta); b) che le
piantine in questione erano accuratamente coltivate; c) che si trattava palesemente di
una volontaria coltivazione che l’imputato, in sua assenza, aveva affidato a terzi
(essendo insostenibile che altri, a sua insaputa, si introducessero nella sua proprietà
per coltivare le piantine, per poi lasciarle nella disponibilità del medesimo).
Il ricorrente, prescindendo completamente dalla motivazione sopra ricordata,
ripropone genericamente la tesi difensiva.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma
che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 20.12.2013

OSSERVA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA