Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 856 del 11/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 856 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SANTOIEMMA ANTONELLO nato a Taranto il 12/7/1977

avverso l’ordinanza n. 167/2015 del Tribunale di Taranto, sezione del riesame, in
data 12/6/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.
GIOVANNI DI LEO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato
inammissibile;
udito il difensore avv. VINCENZO GIGANTE, del Foro di Taranto, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso

1

Data Udienza: 11/12/2015

RITENUTO IN FATI-0
1. Con sentenza del 29/4/2014 il Tribunale di Taranto dichiarava
Santoiemma Antonello colpevole del reato di cui all’art. 628 comma 2 cod. pen.
perché, al fine di trarne ingiusto profitto, immediatamente dopo essersi
impossessato di n. 25 tagliandi della lotteria “Gratta e Vinci”, sottraendoli con
destrezza dal banco di vendita della Tabaccheria sita in Talsano, Corso Vittorio

possesso della refurtiva, nei confronti del titolare Seguino Giuseppe,
strattonandolo con forza e successivamente nei confronti degli agenti della
Squadra Volante intervenuti sul posto, dandosi alla fuga a bordo dell’autovettura
Opel Meriva tg. CV010VK ed effettuando più manovre a zig-zag che mettevano in
pericolo l’incolumità degli altri automobilisti, e lo condannava alla pena di anni
tre di reclusione ed euro 600,00 di multa.
Con ordinanza in pari data 29/4/2015 il Tribunale di Taranto rigettava la
richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari in atto nei
confronti dell’imputato in relazione al reato di cui alla condanna.
1.2. Avverso tale provvedimento proponeva appello l’imputato, insistendo
per la revoca o l’attenuazione della misura ed evidenziando a tal fine che il
quadro cautelare sarebbe progressivamente mutato per effetto della durata del
presofferto ormai prossimo a cinque mesi, che la condotta appropriativa avrebbe
dovuto essere qualificata in termini di furto e non già di rapina impropria, che
esso ricorrente avrebbe agito in stato di precarietà psicologica, e che i suoi
precedenti penali non avrebbero il carattere di specificità come ritenuto dal primo
giudice.
1.3. Il Tribunale di Taranto, sezione del riesame, con ordinanza in data
12/6/2015 respingeva l’istanza proposta, confermando l’ordinanza impugnata.
2. Ricorreva per Cassazione l’indagato, per mezzo del suo difensore di
fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. inosservanza od erronea applicazione della legge penale, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., con riguardo alla mancata
qualificazione del fatto come furto, come da confessione dell’imputato, che
avrebbe dovuto comportare la revoca della misura degli arresti domiciliari.
2.2. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai
sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla mancata
indicazione degli elementi dai quali veniva desunta la violenza subita dal titolare

2

Emanuele n. 138, adoperava violenza, al fine di assicurarsi l’impunità e il

della tabaccheria e dagli agenti dì P.S. intervenuti.
2.3 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai
sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla
qualificazione data al fatto dal Tribunale del Riesame richiamando la sentenza di
primo grado, della quale in quel momento era depositato il solo dispositivo, ed
ignorandone pertanto la motivazione.
2.4 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai
sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla mancata

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 606 comma 1 cod. proc.
pen.
3.1. Con í primi tre motivi proposti, invero, vengono addotte censure
attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata. A
questo riguardo più volte questa Corte ha ribadito che, nel momento del
controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito
proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la
giustificazione, dovendosi, invece, limitare a verificare se questa sia compatibile
con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento:
ciò in quanto l’art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente
alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione
delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla
correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. U n. 12 del
31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv.
226074). Tanto premesso, in relazione ai primi tre motivi del ricorso deve
rilevarsi che la motivazione del provvedimento impugnato è esaustiva, immune
da palesi vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte
e, pertanto, supera il vaglio di legittimità. Il Tribunale di Taranto ha
correttamente riconosciuto, in conformità ai principi espressi da questa Corte,
che la sopravvenienza di una sentenza di condanna per gli stessi fatti per i quali
è stata applicata una misura cautelare personale preclude al giudice dell’appello
incidentale “de liberiate” la rivalutazione della gravità indiziarla, in assenza di
una diversa contestazione del fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto (sez. 2
n. 5988 del 23/1/2014, Paolone, Rv. 258209; sez. F, n. 41667del 14/08/2013,

3

valutazione della documentazione medica prodotta dal rìcorrente.

Minasi, Rv 257355), sicché deve ritenersi irrilevante il mancato deposito della
motivazione della sentenza di condanna al momento dell’emissione del
provvedimento in questa sede impugnato, ed ha correttamente ritenuto non
sindacabili nemmeno in quella sede, pertanto, censure relative alla gravità
indiziaria, in quanto attinenti il merito della decisione del primo giudice. Il
Tribunale ha confermato il giudizio prognostico emesso dal giudice per le indagini
preliminari in relazione al pericolo di recidiva fondato sulle modalità dell’azione
criminosa, connotata da atti di violenza nei confronti della parte offesa e degli

delitti contro il patrimonio, specificandone il titolo e l’anno di commissione, ed ha
infine indicato l’insufficienza del parametro del presofferto ad escludere
l’esigenza cautelare posta a base della misura (Sez. U. n. 16085 del 31/3/2011,
Khalil, Rv. 249323). Deve escludersi, quindi, qualsiasi mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità nella valutazione operata dai giudici di
merito in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari poste a fondamento
della misura degli arresti domiciliari imposta al ricorrente.
3.2 Il quarto motivo, invece, è inammissibile per la sua genericità, in
quanto, lamentando che il provvedimento impugnato non avrebbe
adeguatamente valutato “il reale pericolo di vita ai fini della tutela della salute
del sig. Santoiemma”, il ricorso non specifica in alcun modo da quali patologie
sarebbe affetto il predetto imputato, tali da attenuare le esigenze cautelari , o da
doversi comunque considerare incompatibili con la misura degli arresti
domiciliari. Si tratta di un limite che già presentava il ricorso in appello, con un
necessità di procedereqt”‘perizia
“periziasulle condizioni di
generico riferimento all’asser
salute”, in considerazione della non meglio specificata “condizione psicofisica” del
ricorrente, senza ulteriori specificazioni, sicché legittimamente il Tribunale del
riesame ha omesso di confutare una così generica censura. Ancor più generico,
poi, deve ritenersi il motivo proposto dinanzi a questa Corte, difettando di
qualsiasi specificazione delle patologie che avrebbero dovuto indurre all’invocato
accertamento peritale, sicché deve ritenersi privo dei requisiti prescritti dall’art.
581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., che impongono al ricorrente non soltanto
l’onere di dedurre censure su uno o più punti della decisione impugnata, ma
anche quello di indicare gli elementi che sono a base della censura formulata,
così da consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed
esercitare il proprio sindacato.
4. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere

agenti operanti, ed anche sulla natura dei precedenti penali dell’imputato per

condannata al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 alla Cassa delle Ammende.

Il Consig ‘ere estensore

Dott. L ciano Imperiali

Il Presidente

Così deliberato in camera di consiglio, il 11 dicembre 2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA