Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8559 del 20/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8559 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STOISSA ANDREA BERNARDO N. IL 04/08/1955
avverso la sentenza n. 1/2008 TRIB.SEZ.DIST. di SUSA, del
08/05/2008
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 20/12/2013
Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata. resa a seguito di rito abbreviato, il Tribunale di Torino,
sezione distaccata di Susa, ha dichiarato Andrea Bernardo Stoissa responsabile di diverse violazioni
del d.Lvo 494/96, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, e lo ha condannato alla pena ritenuta
di giustizia;
-che la difesa del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione. eccependo violazione ed erronea
applicazione degli artt. 4, co. 1, e 21, co. 1, d.Lvo 494/96, e vizio di motivazione sul punto;
2. e 21 co. 1, d.Lvo 494/96, 1 cod.pen. e 25 Costituzione;
-che la stessa difesa ha inoltrato in atti memoria in cui rileva la tempestività della proposizione
della impugnazione e specifica ulteriormente le ragioni poste a sostegno della stessa;
-che dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la argomentazione motivazionale, adottata dal
decidente. emerge. in maniera inequivoca. la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale sviluppata dal decidente nel rendere conto delle ragioni che lo hanno determinato a
ritenere concretizzati i reati contestati e ad affermare la responsabilità dell’imputato per le
violazioni ad esso ascritte. con richiami puntuali alle emergenze istruttorie, esaminate in maniera
corretta ed esaustiva;
-che i motivi di annullamento formulati si palesano del tutto inconferenti a fronte della esatta
interpretazione del dettato normativo di cui al d.Lvo 494/96 fornita dal decidente;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento
e ciascuno di essi al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 20/12/2013.
violazione degli artt. 5, co. 1, lett. a) e lett. e), e 21, co. 1 d.Lvo 494/96; violazione degli artt. 6 co.