Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8559 del 10/01/2018

Penale Sent. Sez. 2 Num. 8559 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: AIELLI LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da :
A.A.
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania del 12/4/2016
visti gli atti , la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Lucia Aielli ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi
Pratola che ha concluso chiedendo che ha chiesto dichiararsi la prescrizione
del reato di cui al capo c) e l’inammissibilità nel resto.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12/4/2016 la Corte d’ Appello di Catania confermava la
sentenza del Tribunale di Catania del 24/10/2014 con la quale A.A.,
è stato condannato in ordine ai reati di cui agli artt. 9 comma 1 L. 376/2000
e 648 c. 2 c.p., alla pena di anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa
con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione

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Data Udienza: 10/01/2018

della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’imputato, tramite il suo
difensore, il quale propone i seguenti motivi di ricorso : violazione di legge
penale e processuale ( art. 606 lett. b) e c) c.p.p. ) avendo la Corte d’appello
erroneamente ritenuto integrato il delitto di cui all’art. 9 comma 1 L.
367/2000, ovvero la somministrazione di sostanze anabolizzanti e dopanti,
quando invece i farmaci e le sostanze rinvenute presso il A.A. erano tutti di
provenienza lecita e destinati ad un uso personale ovvero alla cura della (

destinati a terzi , non potendosi valorizzare, in tal senso, elementi indiziari
quali gli esiti delle perquisizioni , il rinvenimento nel computer del A.A. di
file contenenti programmi dietetici da accompagnare con l’assunzione di
farmaci contenenti testosterone e la conversazione intercettata tra l’imputato
ed altro soggetto ( Calà Carmelo), afferente in realtà solo l’acquisto di
integratori alimentari, posto che non risultava che l’imputato conoscesse
alcuno degli imputati e che i farmaci rivenuti presso l’imputato erano tutti di
provenienza lecita e funzionali, come detto, alla cura della propria periartrite,
sicchè la Corte d’appello nel valutare la prova indiziaria, non si sarebbe
attenuta ai criteri di valutazione degli indizi di cui all’art. 192 c.p.p., avendo
proceduto ad una mera sommatoria degli indizi piuttosto che ad una lettura
degli stessi in termini di gravità e precisione, persistendo, per contro, un
ragionevole dubbio in ordine alla responsabilità penale del ricorrente .
3.

Quanto al delitto di ricettazione la difesa ne contesta la ricorrenza

mancando l’elemento soggettivo, non emergendo dagli atti che i farmaci
acquistati dal A.A. fossero di provenienza illecita.
4. Con un ulteriore motivo il ricorrente lamenta l’omessa motivazione in
ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche avendo la difesa
prospettato la ricorrenza di fattori attenuanti .
5. In ultimo denuncia l’illogicità manifesta della motivazione avuto riguardo
alla errata rilevazione del termine di prescrizione, già maturato alla data della
pronuncia di secondo grado ed in quella sede tempestivamente eccepito .

Considerato in diritto

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propria ) artrite scapolo omerale , mancando in atti la prova che essi fossero

1. Il ricorso è parzialmente fondato – avuto riguardo all’ultimo motivo di
ricorso, mentre per il resto è inammissibile .
2. Con riferimento al vizio di violazione di legge in relazione all’art. 9 L.
376/2000 , il motivo appare privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c)
in relazione all’art. 591 c.p.p. e manifestamente infondato: nella sentenza
risultano affrontate tutte le questioni dedotte nel ricorso e che peraltro erano già
state proposte in appello. Deve, infatti, a questo riguardo rilevarsi che nel ricorso
per cassazione contro la sentenza di appello non possono essere riproposte

si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico – giuridici. Ne
deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per
cassazione, che l’ impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma
dell’art. 606, terzo comma, ultima parte, c.p.p., per violazione dell’art. 606
comma 1 c.p.p., in quanto con esso, vengono proposte censure attinenti al
merito della decisione impugnata, congruamente giustificata. A questo riguardo
più volte questa Corte ha ribadito che, nel momento del controllo della
motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore
ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi,
invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso
comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in
quanto l’art. 606, comma primo, lett. e) del c.p.p., non consente alla Corte una
diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove,
perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della
motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. U n. 12 del 31/5/2000, 3akani,
Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
3. Nel caso di specie il ricorrente deduce, sotto forma di violazione di legge, un
vizio che attiene alla motivazione della sentenza sollecitando la Corte ad una
differente comparazione dei significati probatori da attribuire alla diverse prove,
evidenziando ragioni di fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti della
attendibilità, credibilità e spessore della valenza probatoria del singolo elemento
e propone quale premessa metodologica al sindacato di legittimità, la regola dell’
“oltre ragionevole dubbio” che, in quanto tale, avrebbe dovuto condurre il giudice
di merito, in presenza di un quadro indiziario affatto concludente, all’ assoluzione
dell’imputato, di talché la sentenza della Corte d’appello, che avrebbe ignorato
tale regola, valorizzando alcuni dati, pur in presenza del dubbio manifestato dalla
difesa, sarebbe viziata da plurime violazioni di legge ( artt. 9 L. 376/2000 e 192
c.p.p.).
3

questioni che avevano formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte

3.1. Va innanzi tutto ribadito che – il principio dell’oltre ragionevole dubbio- ,
introdotto nell’art. 533 c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, che non ha mutato la
natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza,
non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di
ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di
merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di
attenta disamina da parte del giudice dell’appello, giacché la Corte è chiamata ad
un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di

imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito ( Sez.2, n.
29480/2017, Rv. 270519; Sez. 2, n. 28957/2017 , Rv. 2701089).
3.2. Ebbene nel caso di specie il dubbio introdotto dal ricorrente appare correlato
non già a dati empirici oggettivamente verificabili che la Corte d’appello avrebbe
trascurato , bensì ad una diversa valutazione dei dati indiziari che il ricorrente
autonomamente propone fornendo una diversa lettura del materiale indiziario
non consentita nel giudizio di legittimità a fronte di una motivazione congrua e
giuridicamente corretta . Va detto infatti che il metro di lettura degli indizi
utilizzato dalla Corte d’appello è conforme all’insegnamento di legittimità avendo
il giudice di merito valutato dapprima ogni prova indiziaria singolarmente,
ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità e poi
valorizzato il complesso dei dati, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a
porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto
dimostrativo ( Sez.1, 20461/2016, rv. 266941) , dovendosi peraltro ribadire che
in tema di valutazione delle prove, la prova logica, raggiunta all’esito di un
corretto procedimento valutativo degli indizi connotato da una valutazione sia
unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superare l’ambiguità di ciascun
elemento informativo considerato nella sua individualità, non costituisce uno
strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica (Sez.1
45566/2017, rv. 271228).
3.3. Così con riguardo all’ ipotesi di reato di cui all’art. 9 comma 1 L. 376/2000 i
giudici di merito hanno rilevato che il A.A. il quale svolgeva l’attività di
istruttore di body building e personal trainer presso una palestra , deteneva
presso la sua abitazione non solo integratori alimentari e prodotti dietetici , ma
anche anabolizzanti e sostanze dopanti , acquistati al fuori dei canali legali come
emerso dalla conversazione intercettata con Calà Carmelo e dagli assegni a
questi versati, che egli a sua volta somministrava agli allievi della sua palestra,
confezionando diete e programmi di allenamento funzionali ad un allenamento
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una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi

normale ovvero allo svolgimento di gare, come emerso dall’esame dell’hard«disk
del suo computer e dagli appunti manoscritti sequestrati .
Dunque, a prescindere dalla generica giustificazione addotta dal ricorrente circa
la destinazione di dette sostanze alla cura della propria periartrite , non correlata
ad una certificazione medica attestante tale dato e contraddetta dalla notevole
quantità di farmaci detenuti, non essendo plausibile una provvista annuale, la
Corte d’appello ha correttamente valorizzato i dati oggettivi acquisiti nel
processo come sopra evidenziati, correlandoli tra loro, ritenendo la tesi difensiva,

dal primo giudice e sottolineando quanto al Winstrol depot ovvero
all’anabolizzante vietato, che in materia di tutela sanitaria delle attività sportive,
la natura dopante delle sostanze, la quale costituisce presupposto per
l’integrazione dei reati previsti dall’art. 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376,
può essere desunta anche da una serie di elementi di tipo oggettivo che
consentono di includere le stesse all’interno delle classi previste dall’art. 2 della
medesima legge, indipendentemente dalla acquisizione delle tabelle ministeriali
recanti la classificazione dei farmaci e delle pratiche vietate, in quanto a queste
deve assegnarsi carattere meramente ricognitivo (Sez. 3, n.36700/2014, Rv.
260330 : fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l’affermazione di penale
responsabilità per il reato di commercio di sostanze dopanti con riferimento ad
attività avente ad oggetto il testosterone e suoi derivati, in quanto sostanze
notoriamente adoperate per le loro proprietà anabolizzanti).
La Corte d’appello ha quindi correttamente argomentato che la condotta di
somministrazione di farmaci e sostanze anabolizzanti vietate, si ricavava
logicamente dall’attività professionalmente svolta dal A.A. all’interno della
palestra, dalla riscontrata presenza dei farmaci e degli anabolizzanti presso la
sua abitazione, dalla accertata elaborazione di programmi dietetici contenenti tali
sostanze , destinati agli allievi della palestra, sicchè alcuna violazione di legge in
relazione all’art. 9 c. 1 L. 376/2000 ovvero in termini valutazione del materiale
indiziario si registra nel caso di specie avendo la Corte d’appello ritenuto
integrata la fattispecie in parola il cui oggetto giuridico si individua appunto nella
tutela delle persone interessate all’attività sportiva e nella lotta al doping ( Sez.
2 21324/2007 rv. 237034).
4. Né si rileva un vizio di violazione di legge in relazione all’art. 648 c.p., atteso
che Corte d’appello ha ritenuto integrato il reato di ricettazione, che può
concorrere con quello di cui all’art. 9 L. 376/2000, data la diversità strutturale
delle due fattispecie , in ragione di quanto affermato dalla giurisprudenza di
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solo verbalmente proposta, inidonea a mutare il giudizio di colpevolezza espresso

legittimità che il Collegio condivide, secondo cui – il delitto presupposto della
ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo
fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben
desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso ( Sez. 1, n.
29486/2013 , Rv. 256108; Sez. 2 10101/2009, rv. 243305) nella specie farmaci
e sostanze dopanti rinvenuti presso il A.A. e vendibili solo dietro prescrizione
medica ovvero vietati in Italia in modo assoluto .
5. Parimenti inammissibili le censure in ordine al trattamento sanzionatorio ed al

reiterate in questi termini anche in sede di ricorso per cassazione
Nella sostanza la difesa non indica quali siano gli aspetti in fatto che, non
considerati dalla Corte territoriale, la avrebbero condotta ad una decisione
illegittima in punto trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale ha giustificato
ampiamente la pena irrogata all’imputato , mettendo in evidenza la gravità del
fatto (con particolare riferimento alla qualità e quantità delle sostanze
anabolizzanti somministrate ) e la personalità del A.A. desumibile dalle
modalità della condotta, escludendo la ricorrenza di fattori attenuanti e
recependo la decisione del primo giudice con motivazione adeguata ed esaustiva
( Sez. 3, n. 9836/2015, rv. 266460).
6. Quanto infine alla dedotta estinzione del reato per prescrizione, il motivo è
fondato.
Va detto innanzi tutto che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si
deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per
prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non
dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito
ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) c.p.p. (Sez. U, n.12602/2016, Rv.
266819).
Ricorre nel caso in esame il vizio denunziato atteso che al Corte d’appello pur
procedendo al corretto calcolo della prescrizione in ordine al delitto di cui all’art.
9 c. 1 L. 376/2000 pari ad anni sette e mesi sei, cui devono aggiungersi anni
uno, mesi 11 e gg. 17 di sospensione, sino al 18/10/2014, non ha poi dichiarato
estinto il reato, sicchè in questa sede occorre procedere all’annullamento della
sentenza impugnata senza rinvio, con conseguente rideterminazione della pena
che va fissata nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa per
il solo reato di ricettazione.

p.q.m.
6

diniego delle circostanze attenuanti generiche trattandosi di richieste generiche

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo
C) per essere estinto per prescrizione ed elimina il relativo aumento di pena pari
a mesi quattro di reclusione ed euro 100,00 di multa .
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Il consigliere estensore
Lucia Aielli

Cosi deciso il 10/1/2018

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