Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8557 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8557 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KAGKELIDIS NIKOLAOS N. IL 26/07/1969
avverso la sentenza n. 14358/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BARI, del 18/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 20/12/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
414
1.II -Tribunale di Bari, con sentenza emessa il 18/02/2013, ex art. 444 cod.
proc. pen., applicava nei confronti di Kagkelidis Nirolaos – imputato del reato di
cui agli artt. 73, 80 d.P.R. 309/1990, come contestato in atti – la pena di anni
cinque di reclusione ed C 20.000,00 di multa

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

relazione alla congruità della pena applicata.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche e, comunque,
manifestamente infondate. Il Tribunale – tenuto conto, peraltro, della peculiare
natura processuale della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp – ha
congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione; ivi comprese:
la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione nel
merito dell’imputato e la congruità della pena, come concordata tra le parti ed
applicata in atti.

C.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Kagkelidis
NiLlaos con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.500,00.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 20 Dicembre 2013
Il Componente estensore

Il Presidente

legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in

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