Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8556 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8556 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GULIVER MASCIA N. IL 13/04/1973
avverso la sentenza n. 158/2008 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
27/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 20/12/2013

1) Con sentenza del 27.4.2012 la Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Cagliari, emessa il 29.10.2007, con la quale &uliver Moscia,
applicata la diminuente per la scelta del rito, era stato condannato per il reato di cui
all’art.73 bPR 309/90, riconosciuta la circostanza attenuante di cui al co.5, riduceva
la pena inflitta in primo grado a mesi 8 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, con il
beneficio della sospensione.
Ricorre per cassazione Moscia Guliver, denunciando la violazione del principio di
offensività, non avendo la Corte territoriale accertato la capacità drogante della
sostanza stupefacente oggetto di coltivazione.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n.28605 del 24.4.2008 hanno
ribadito, aderendo all’indirizzo giurisprudenziale nettamente prevalente, il principio
secondo il quale costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non
autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti,
anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale.
I rilievi della pronuncia delle Sezioni Unite sono fondati sul dato normativo. L’art.75
DPR 309/90, come sostituito dall’art.4 ter del D.L. 30.12.2005 n-272. conv. in L.
n.49/2006, mediante il riferimento per esclusione alla fattispecie penale di cui
all’art.73 comma 1 bis, configura invero come illecito amministrativo le condotte di
chi “importa, esporta, acquista a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze
stupefacenti” per uso esclusivamente personale, ma non include tra dette condotte
quella della coltivazione di sostanze stupefacenti, che, invece, è prevista quale
fattispecie criminoso dall’art.73 comma 1 del medesimo DPR. Sicché il dato normativo
non appare superabile in via interpretativa.
E’ fatta salva, però, l’ipotesi della inoffensività della condotta per inidoneità a porre
in pericolo il bene protetto.
2.2) La Corte territoriale non solo ha escluso la inoffensività della condotta, ma ha
accertato che la droga detenuta era destinata, almeno per la maggior parte, alla
cessione a terzi (come era attestato dalla suddivisione in dosi della marijuana che
l’imputato aveva con sé in luogo di ritrovo di spacciatori e tossicodipendenti).
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della
cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20.12.2013
IDEPOSITATA1

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