Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8555 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8555 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUMINARI° SALVATORE N. IL 09/12/1973
avverso la sentenza n. 6354/2012 GIP TRIBUNALE di SIRACUSA, del
03/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

k

Data Udienza: 20/12/2013

Ritenuto:

-che con la sentenza in epigrafe segnata il Gip presso Tribunale di Siracusa, su concorde richiesta
delle parti, ha applicato a carico di Salvatore Luminari°, imputato del reato di cui all’art. 73, co. 1
bis, d.P.R. 309/90, per detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo cocaina, la pena di anni
2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa;
-che

g imputato personalmente propone ricorso per cassazione. eccependo mancanza assoluzione

-che il ricorso è inammissibile;
-che l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dall’ad. 111 Costituzione e dall’art. 125, co. 3,
cod. proc. pen.. per tutte le sentenze, opera anche rispetto a quelle di applicazione della pena su
richiesta delle parti. Tuttavia, in tal caso, esso non può non essere conformato alla particolare natura
giuridica della sentenza di patteggiamento. rispetto alla quale. pur non potendo ridurre il compito
del giudice ad una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle
linee argomentative della decisione è necessariamente correlato alla esistenza dell’atto negoziale
con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nella imputazione.
Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’ad. 129 cod.
proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto qualora dagli atti o dalle
deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente
nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non
ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento a norma del citato art. 129 cod. proc.
pen. ( ex multis Cass. 22/3/1999, n.752):
-che anche in punto di pena il decidente deve limitarsi a verificare la non illegalità del trattamento
sanzionatorio di cui si chiede la applicazione;
-che nella specie il Tribunale ha pronunciato la sentenza ex ad. 444 cod.proc.pen. nel rispetto delle
prescrizioni ex lege indicate;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.500,00.
Così deliberato in camera di consiglio il 20/12/2013.

ex art. 129 cod.proc.pen. e l’omessa motivazione sul punto;

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