Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8554 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8554 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TANZINI DANIELE N. IL 25/11/1981
avverso la sentenza n. 454/2012 TRIBUNALE di L’AQUILA, del
05/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/12/2013

e

Ritenuto:
— che il Tribunale di L’Aquila in composizione monocratica con sentenza del 5/4/2013 ha affermato
la responsabilità penale di TANZINI Daniele per il reato di cui all’articolo 674 cod. pen. (per avere
provocato l’emissione di fumi maleodoranti mediante la combustione di pezzi di vecchie roulotte —
acc. in L’Aquila, il 30/10/2010);

— che, nella specie, risulta accertato che il predetto aveva provocato le emissioni che, producendo
una nuvola di fumo denso che invadeva la strada, attiravano l’attenzione di una pattuglia della polizia
municipale, che dovevano poi richiedere l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere il rogo;
— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono proponibili
nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella
specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e
il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di
una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in • i MA, nella camera di consiglio del 20/12/2013

— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo l’erronea
interpretazione delle risultanze processuali;

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