Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8552 del 20/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8552 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAZZOLA MILAZZO PAOLINO N. IL 03/11/1943
avverso la sentenza n. 6792/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
P
Data Udienza: 20/12/2013
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Milano ha
P0.91t.io
confermato la pronuncia di prime cure, con la quale w.a-~ Mazzola
Milazzo era stata riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 2 co. 1
bis L. 638/83, per avere omesso, nella sua qualità di titolare della Paker, di
retribuzioni dei lavoratori dipendenti dal marzo 2007 al maggio 2008, e
condannato alla pena ritenuta di giustizia;
-che la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione eccependo
la violazione del disposto di cui agli artt. 27 Costituzione, 6 CEDU, 2697
cod.civ., e vizio di motivazione in relazione alle emergenze istruttorie;
-che la stessa difesa ha inoltrato in atti memoria nella quale specifica
ulteriormente le ragioni poste a sostegno delle censure sollevate;
-cha la argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, si palesa
logica e corretta, sia in ordine alla concretizzazione del reato in
contestazione, che alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto;
-che, come correttamente rilevato dal decidente, il reato contestato in
imputazione si consuma allorquando non vengono versate le ritenute
previdenziali entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello cui
esse si riferiscono e, nella specie, l’imputato non ha curato il dovuto
versamento del dovuto, nel termine predetto, senza, sul punto offriore
alcuna giustificazione;
-che, in ogni caso lo stato di difficoltà economica non esclude la
concretizzazione del delitto de quo, né la punibilità dell’autore;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
t
versare all’INPS le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 20/12/2013.
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