Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8551 del 09/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8551 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI MARINO SALVATORE N. IL 24/12/1966

avverso la sentenza n. 4546/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA del 21/11/2004
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA;

Data Udienza: 09/02/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato ed al trattamento
sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile. Quanto alla prima doglianza, viene prospettata una valutazione delle
prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e
confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che
implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione
esaustiva, immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non
emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, léesistenza di un
logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di
primo grado con riferimento alla responsabilità delléimputato in ordine al fatto ascrittogli ed alla
qualificazione giuridica dello stesso. Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della
Corte di legittimità ((Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del
24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Quanto al trattamento sanzionatorio, il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena sopra
riportata, considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto, rilevando di non
potere concedere le attenuanti generiche alla luce dei precedenti penali già riportati dallèimputato.
E sul punto, conformemente alléorientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che
la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un
giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni
preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non
contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico
apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez.
VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. H n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv.
249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è
necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti
dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o
comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez.VI n.
34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

09/02/2016

Il/La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 21/11/2004, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PIACENZA, in data 21/06/2010, nei
confronti di DI MARINO SALVATORE in relazione al reato di cui all’ art. 648 CP

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