Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 855 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 855 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MACHI’ CARMELO N. IL 23/07/1974
avverso l’ordinanza n. 2107/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 22/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. “9… e.e
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 24/11/2015

MACHI’ Carmelo ricorre per Cassazione tramite il difensore contro
l’ordinanza 22 luglio 2015 con la quale la Corte d’Appello di Bologna
ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia
in carcere siccome ritenuta inammissibile ex art. 299 III^ comma
(come modificato dall’art. 2 comma 1 lett. b) n. 1 del DL 4.8.2013 n.
93 convertito con modificazioni nella legge 15.10.2013 n. 119) cod.
proc. pen.
La difesa chiede l’annullamento del provvedimento impugnato
deducendo un unico motivo così riassunto ai sensi dell’articolo 173
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale:
§1.) violazione dell’articolo 299 codice di procedura penale, perché la
disposizione prevista dal terzo comma si applica alle sole misure
previste dagli articoli da 282 bis a 286 cod. proc. pen. non può trovare
applicazione nel caso della sostituzione della custodia cautelare in
carcere.

RITENUTO IN DIRITTO
L’impugnazione proposta in questa sede non può essere presa in
considerazione. Ai sensi dell’art. 311 II^ comma cod. proc. pen. sono
immediatamente e direttamente ricorribili in cassazione per violazione
di legge i soli provvedimenti con i quali viene disposta l’applicazione
di una misura.
Nel caso in esame l’atto impugnato ha contenuto diverso avendo ad
oggetto la inammissibilità di una domanda di revoca e/o sostituzione
di una misura cautelare che è già in atto, con la conseguenza che il
ricorso deve essere considerato ai sensi e per gli effetti del quinto
comma dell’art. 568 cpd. proc. pen. come atto di appello proposto ex
art. 310 e 311 I” comma cod. proc. pen. [in tal senso v. Cass. n.
20565/2015; Cass. ord. n. 1235/2013; Cass. n. 2469/2007]
Il ricorso deve quindi essere trasmesso unitamente a tutti gli atti, al
Tribunale di Bologna — sezione misure coercitive per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello ex art. 310 cod. proc. pen., dispone
la trasmissione integrale degli atti al Tribunale di Bologna sezione per
il riesame delle misure coercitive per l’ulteriore corso. Manda alla
cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc.
pen.
Così deciso in Roma il 24.11.2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

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