Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 855 del 11/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 855 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PIRAS GABRIELE N. IL 07/10/1960
avverso l’ordinanza n. 29668/2010 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di ROMA, del 24/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 11/11/2013
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RITENUTO IN FATTO
–
che con provvedimento 24 gennaio 2013 il Tribunale di Roma ha
dichiarato non luogo a provvedere in merito ad una richiesta di Piras Gabriele già
collaboratore di giustizia e detenuto presso l’Istituto Penitenziario di Parma di
trasferimento ad altra struttura carceraria;
l’indagato, personalmente, con manoscritto incomprensibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso va dichiarato inammissibile, trattandosi in primo luogo di
provvedimento non impugnabile avanti questa Corte;
esso è, infatti, inoppugnabile per il principio di tassatività dei mezzi di
impugnazione e, non avendo natura decisoria e neppure la possibilità di
paralizzare lo sviluppo processuale, non può essere considerato abnorme (v.
Cass. Sez. IV 7 ottobre 2009 n. 42520);
che il contenuto del ricorso è del tutto inintellegibile sia per la forma che
per il contenuto e che pertanto si aggiunge ulteriore inammissibilità a quanto
dianzi espresso;
che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 111 novembre 2013.
– che avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione