Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8548 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8548 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIRIBELLI GIORGIO N. IL 25/05/1937
avverso la sentenza n. 4872/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 20/12/2013

1) Con sentenza del 13.12.2012 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Milano, emessa il 28.3.2008, dichiarava non doversi
procedere nei confronti dell’appellante Ciribelli Giorgio in ordine a tutti i reati
contravvenzionali ascritti perché estinti per prescrizione; confermava, invece, la
sentenza di condanna alla pena anni 2 di reclusione ed euro 300,00 di multa per il
reato di violazione di sigilli ascritto al capo e).
Ricorre per cassazione il Ciribelli, a mezzo del difensore, per mancanza di motivazione
in relazione al reato di violazione di sigilli. La Corte territoriale ha confermato la
pronuncia di condanna senza tener conto dei rilievi contenuti nell’appello in ordine alla
insussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art.349 c.p.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) La Corte territoriale ha, innanzitutto, richiamato per relationem la sentenza di
primo grado, che aveva già rilevato che dalle risultanze processuali emergeva, in modo
inequivocabile, che gli operai trovati sul posto lavoravano per conto dell’imputato e
che irrilevante era la presentazione della denuncia (che attestava piuttosto che
l’imputato”si era addentrato nell’area, violando il divieto imposto dal sequestro”-pag.3).
Ha poi, in relazione ai motivi di appello, evidenziato che gli operai presenti nell’area
avevano tutti confermato che lavoravano alle dipendenze del Ciribelli e che l’imputato
aveva, “attraverso i suoi dipendenti, eluso il divieto di non utilizzare l’area (pag.4
sent.). Sussistevano pertanto gli elementi costitutivi del reato di cui all’art.349 c.p.
La violazione di sigilli non consiste, invero, nell’atto materiale dell’infrazione, ma nella
condotta diretta in maniera specifica a violare la misura cautelare e strumentalizzata
al proseguimento dei lavori abusivi, sicchè il reato può concretarsi in qualunque atto
comunque diretto al mancato rispetto dell’effettuato sequestro. Oggetto della tutela
penale non è infatti l’integrità dei sigilli, ma la conservazione e identità della cosa
sottoposta a sequestro.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della
cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
3.1) Va solo aggiunto che l’inammissibilità del ricorso preclude ogni possibilità di far
valere e rilevare d’ufficio, ai sensi dell’art.129 cod.proc.pen., cause di non punibilità
intervenute dopo l’emissione della sentenza impugnata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20.12.2013

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