Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8546 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8546 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANNONE NUNZIO N. IL 12/03/1966
avverso la sentenza n. 3697/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
03/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 20/12/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa il 03/12/2012,
confermava la sentenza del Tribunale di Milano, in data 26/03/2012, appellata da
Nunzio Cannone, imputato del reato di cui all’art. 2, comma 1 bis, L. 638/1983
(come contestato in atti) e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed
C 300,00 di multa; pena sospesa.

legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche e comunque infondate. La
Corte Territoriale ha congruamente motivato sul punto oggetto di impugnazione,
mediante valutazioni di merito, immuni da errori di diritto (vedi sentenza 2°
grado pagg. 2 – 4).

4. La manifesta infondatezza del ricorso preclude la possibilità di rilevare e
dichiarare la prescrizione del reato relativo ai fatti commessi sino al Gennaio
2006, perché maturata entro il 16/12/2013, epoca successiva alla sentenza di 2°
grado, emessa il 03/12/2012; prescrizione, peraltro, non eccepita neanche in
sede di legittimità [sez. U. n. 32 del 21/12/2000; sez. U. n. 23428 del
02/06/2005]

5.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Nunzio
Cannone con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 20 Dicembre 2013

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

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