Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8540 del 09/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8540 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COLLA AGATA N. IL 10/03/1968

avverso la sentenza n. 457/2014 CORTE APPELLO di LECCE del 13/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA;

Data Udienza: 09/02/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato ed alla qualificazione
giuridica del fatto ascritto, alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla mancata
assunzione di una prova decisiva consistente nella perizia contabile.
Il motivo è inammissibile. Nel ricorso, quanto al primo motivo, viene prospettata una valutazione
delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo
grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto
che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione
esaustiva, immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non
emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, liesistenza di un
logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di
primo grado con riferimento alla responsabilità dellèimputato in ordine al fatto ascrittogli ed alla
qualificazione giuridica dello stesso. Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della
Corte di legittimità ((Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del
24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Quanto al trattamento sanzionatorio, il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena sopra
riportata, considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto, rilevando di non
potere concedere le attenuanti generiche alla luce delle modalità del fatto. E sul punto,
conformemente allèorientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la
sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un
giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni
preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non
contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico
apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez.
VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. H n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv.
249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è
necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti
dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o
comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez.VI n.
34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). deve evidenziarsi che nel giudizio d’appello la
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’art. 603, comma 1 cod. proc. pen., è
subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale e alla conseguente
constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione
istruttoria e tale accertamento comporta una valutazione rimessa al giudice di merito che, se
correttamente motivata come nel caso in esame, è insindacabile in sede di legittimità ( sez. 4 n.
18660 del 19/2/2004, Montanari, Rv. 228353; sez. 3 n. 35372 del 23/5/2007, Panozzo, Rv.
237410; sez. 3 n. 8382 del 22/1/2008, Finazzo, Rv. 239341). E nel caso di specie si è
correttamente fatto riferimento, con adeguata motivazione, alla non necessarietà di alcun
accertamento tecnico contabile.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

Il/La CORTE APPELLO di LECCE, con sentenza in data 13/10/2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LECCE, in data 24/10/2013, nei confronti di
COLLA AGATA in relazione al reato di cui all’ art. 640 CP

09/02/2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA