Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8536 del 20/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 8536 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORELLI PAOLO N. IL 16/05/1973
MORELLI FILIPPO ANTONIO N. IL 12/12/1938
avverso la sentenza n. 447/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
28/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 20/12/2013

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrentif—tm—s4144141 al pagamento delle spese del
procedimento, nonché ciascuno di essi al versamento della somma di euro mille/00 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 20/12/2013

Ritenuto:
— che la Corte di appello di L’Aquila con sentenza del 28/9/2012 ha confermato la sentenza
14/7/2010 del Tribunale di Avezzano, ribadendo l’affermazione della responsabilità penale di
MORELLI Paolo e MORELLI Filippo Antonio per il reato di cui agli artt.: 110 cod. pen. e 44,
lett. b) D.P.R. n. 380/2001 (in relazione all’edificazione di un manufatto abusivo di m. 11,15 X 6,80
X 2,50 h – acc. in Avezzano, in data 1/12/2008);
— che gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo di essere stati condannati
esclusivamente sul presupposto che essi erano comproprietari dell’area sulla quale era stato edificato
il manufatto abusivo e che il reato doveva ritenersi comunque estinto per prescrizione;
— che i motivi di gravame risultano manifestamente infondati, a causa dell’oggettiva inconsistenza
della base giuridica delle censure, in quanto gli imputati sono stati condannati in seguito a corretta
valutazione della situazione concreta in cui venne svolta l’attività incriminata, e la loro
compartecipazione alla realizzazione dell’opera illecita è stata dedotta non soltanto dalla situazione
di comproprietà dell’edificio abusivo, bensì pure dalla piena disponibilità, giuridica e di fatto, di detto
edificio e del suolo e dal comune interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (principio del
“cui prodest”) [cfr. in proposito, tra le decisioni più recenti, Sez. III n. 25669, 3 luglio 2012; Sez. III
19 settembre 2008, n. 35907].
La responsabilità per la realizzazione di una costruzione abusiva non prescinde, per il proprietario
dell’area interessata dal manufatto, dall’esistenza di un consapevole contributo all’integrazione
dell’illecito, ma grava sull’interessato l’onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che,
nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà (vedi da ultimo,
Sez. III n. 33540, 31 agosto 2012);
— che, per ciò che concerne la dedotta prescrizione, il ricorso è assolutamente generico, non avendo i
ricorrenti fornito alcun elemento concreto che consenta di ritenere avvenuta la consumazione in data
diversa da quella indicata nell’imputazione
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, poiché la inammissibilità non
consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, non può tenersi conto di eventuali cause
di estinzione del reato intervenute successivamente alla pronuncia della decisione impugnata;
— che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che
essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere
delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende,
della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00 per ciascuno di essi

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA