Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8535 del 20/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8535 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAVAGNINI ANGELO N. IL 09/09/1958
avverso la sentenza n. 3380/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
18/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 20/12/2013
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Genova ha
confermato la pronuncia di prime cure, con la quale Angelo Cavagnini era
stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 10, d.Lvo 74/2000
perché, quale titolare della omonima ditta, distrggeva o, comunque,
fatture emesse nei confronti della ditta Pezzano Renato; e condannato
alla pena ritenuta di giustizia;
-che la difesa del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo l’errore commesso dal decidente nel non rilevare che le
fatture rilasciate al Pezzano esistevano, tanto da essere prodotte in
giudizio;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente in ordine alla sussistenza del reato
e alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto: la Corte territoriale, infatti,
evidenzia come il Cavagnini risulti un evasore totale; al momento
dell’accertamento dei fatti lo stesso era effettivamente in custodia
cautelare, ma nella sua abitazione o nei luoghi da lui indicati non è stata
rinvenuta scrittura alcuna relativa all’impresa. Di poi, nel corso del
dibattimento è stata assunta la testimonianza del Pezzano, indicato dalla
difesa quale custode della documentazione fiscale dell’imputato, ma
questi ha espressamente escluso di essere in possesso di detta
documentazione. Il fatto che la stessa difesa abbia prodotto
successivamente, in sede di dibattimento, le fatture in favore del Pezzano
non esclude certo il reato, ma resta a dimostrare che i documenti in
questione sono stati occultati fino al dibattimento. Inoltre, la Corte di
merito, a giusta ragione, evidenzia come l’accusa riguardi tutti i
documenti della ditta del prevenuto, mai rinvenuti, e non solo le fatture
predette.
occultava la documentazione contabile obbligatoria, in particolare le
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Così deciso in Roma il 20/12/2013.
Ammende della somma di euro 1.000,00.