Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8534 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8534 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PARISI MASSIMO N. IL 01/06/1965
avverso la sentenza n. 3437/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
08/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 20/12/2013

fr

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Genova ha
confermato la pronuncia di prime cure, con la quale Massimo Parisi era
stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv cod.pen. e 2,
L. 638/83, perché, quale rappresentante legale della SE.DI. aveva
assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per i mesi
di maggio, giugno, luglio, agosto, ottobre, novembre e dicembre 2006 e
dal mese di gennaio al mese di maggio del 2007; e condannato alla pena
ritenuta di giustizia;
-che il prevenuto, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la mancata correlazione tra imputazione e sentenza; nullità
della sentenza per travisamento del fatto, rilevato che, come risulta dalla
visura camerale, il prevenuto assunse la qualità di legale rappresentante
della predetta società solo dal gennaio 2009; illogicità della sentenza in
ordine alla sussistenza di una amministrazione di fatto; vizio di
motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche;
-che l’imputato ha inoltrato in atti memoria, con la quale specifica
ulteriormente le ragioni poste a fondamento dei motivi di annullamento;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente in ordine alla sussistenza del reato
e alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto: la Corte territoriale, infatti,
evidenzia la presenza in atti di missiva, datata 17/9/2009, a mezzo della
quale il fratello del Parisi comunicava all’INPS di avere dismesso la carica
di amministratore della SE.DI. ad agosto 2006, e che detta carica era stata
assunta dal Massimo Parisi. Peraltro, allegata a detta missiva c’è la
dichiarazione di conferma a firma dell’imputato. Tale elemento di prova
rende del tutto infondate le censure mosse in ordine alla individuazione
del soggetto responsabile del reato contestato.

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reiteratamente omesso di versare all’INPS le ritenute previdenziali ed

-che, inoltre, non è ravvisabile un mutamento del capo di imputazione,
considerato che la modifica della veste attribuita al prevenuto, da
amministratore di diritto ad amministratore di fatto, non muta la
sostanza della contestazione di cui al capo di imputazione e non
impedisce il pieno esercizio del diritto di difesa, data la piena
sovrapponibilità tra le due figure in questione e l’assenza di differenze in

-che, del pari, del tutto destituita di fondamento si palesa la contestata
mancata concessione delle attenuanti generiche, in quanto, la difficoltà
economica della società non può essere ritenuta circostanza atta a
consentire l’accoglimento della relativa istanza: le ritenute rappresentano
parte della retribuzione dovuta ai lavoratori dipendenti e costituiscono
oggetto di versamento da parte del datore di lavoro, quale sostituto di
imposta, la cui omissione integra, sostanzialmente, l’appropriazione
indebita di una parte della stessa retribuzione, si che lo stato di difficoltà
economica del datore non assume alcuna rilevanza; peraltro, ad avviso
del decidente, a giusta ragione, non sono ravvisabili elementi positivi da
permettere l’applicazione dell’art. 62 bis cod.pen.;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 20/12/2013.

ordine alla responsabilità che sono loro proprie;

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