Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8534 del 09/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8534 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
JANKOVIC JERINA N. IL 14/09/1965

avverso la sentenza n. 159/2014 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI del 03/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA;

Data Udienza: 09/02/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con
riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato ed alla qualificazione giuridica del fatto.
Il motivo è inammissibile; difatti il ricorso è privo della specificità, prescritta dalkart. 581, lett. c),
in relazione allé.art 591 lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che <> (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace,
Rv. 207648). Viceversa nella sentenza, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si dà atto
delle risultanze istruttorie che hanno condotto alkaffermazione di penale responsabilità
delkimputata in ordine al reato alla stesso ascritto ed alla qualificazione giuridica del fatto.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

09/02/2016

Il/La CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI, con sentenza in data 03/04/2014, confermava la
condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SASSARI, in data
28/05/2010, nei confronti di JANKOVIC JERINA in relazione al reato di cui all’ art. 438 CP

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