Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8533 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8533 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERRETTI PRIMO N. IL 17/04/1960
avverso la sentenza n. 3677/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

4

Data Udienza: 20/12/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRMO

1.La Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa il 21/11/2012,
confermava la sentenza del Tribunale di Ravenna, in data 25/11/2010, appellata
da Primo Berretti, imputato del reato di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. 74/2000
(come contestato in atti) e condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di
reclusione.

legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato ed alla misura
della pena

3. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche ed infondate. La Corte
Territoriale ha congruamente motivato sui punti oggetto di impugnazione,
mediante valutazioni di merito, immuni da errori di diritto (vedi sentenza 2°
grado pagg. 4 – 6).

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Primo Berretti
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 20 Dicembre 2013
Il Componente estensore

Il Presidente

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

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