Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8532 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8532 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOCATO DEMIS N. IL 07/11/1976
avverso la sentenza n. 7206/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 18/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 20/12/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.La Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa il 18/01/2013,
confermava la sentenza del Tribunale di Bologna, in data 16/06/2010, appellata
da Demis Locato, imputato del reato di cui all’art. 527 cod. pen. (come
contestato in atti) e condannato alla pena di mesi tre di reclusione; pena sospesa
e non menzione.

motivazione, ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza
della responsabilità penale dell’imputato.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche ed infondate. La Corte
Territoriale ha congruamente motivato sulla responsabilità penale dell’imputato,
mediante valutazioni di merito, immuni da errori di diritto (vedi sentenza 2°
grado pagg. 3 – 5). Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come
violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cpp costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad
errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate
dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura
degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più
favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in
sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cod.
proc. pen. [Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv
207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. I, n. 5285 del
06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. V, n.
13648 del 14/04/2006, rv 233381].

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Demis Locato
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 20 Dicembre 2013
Il Componente estensore

Il Presidente

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizio di

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