Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 853 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 853 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STANILA MARIUS DANIEL N. IL 20/03/1969
avverso la sentenza n. 236/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
07/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 11/11/2013

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’articolo 444
cod.proc.pen., venne applicata a Stanila Marius Daniel, per il reato di furto
aggravato, la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di mesi otto di
reclusione ed euro 200,00 di multa;

l’imputato, personalmente, denunciando difetto di motivazione in ordine alla
mancata pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi dell’articolo 129
cod.proc.pen..
– che risulta, infine, pervenuto atto di rinuncia al ricorso a firma
dell’imputato stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi dell’articolo 591,
comma 1 lettera d) cod.proc.pen. per avere il ricorrente rinunciato alla proposta
impugnazione;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende (v. Cass. Sez. VII 8
aprile 2013 n. 27573);

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 1’11 novembre 2013.

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

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