Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8529 del 20/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8529 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE CARLO ROBERTO FRANCO N. IL 25/05/1944
avverso la sentenza n. 629/2013 TRIBUNALE di LECCE, del
23/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 20/12/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.11 Tribunale di Lecce, con sentenza emessa il 23/04/2013, ex art. 444 cod.
proc. pen., applicava nei confronti Roberto Franco De Carlo – imputato del reato
di cui all’art. 5 d.lgs. 74/2000, come contestato in atti – la pena di anni uno e
mesi quattro di reclusione.
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizio di
all’art. 129 cod. proc. pen.
3.Le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche e, comunque,
manifestamente infondate. Il Tribunale – tenuto conto, peraltro, della peculiare
natura processuale della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp – ha
congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione; ivi comprese:
la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione nel
merito dell’imputato e la congruità della pena, come concordata tra le parti ed
applicata in atti.
a.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Roberto
Franco De Carlo con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali
e della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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