Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8528 del 20/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 8528 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI FEBO ANNA MARIA N. IL 13/09/1965
avverso la sentenza n. 1318/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 18/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 20/12/2013

fr

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di L’Aquila ha
confermato la pronuncia resa dal giudice di prime cure, con la quale Anna
Maria Di Febo era stata dichiarata responsabile del reato ex artt. 81
cod.pen. e 5, d.Lvo 74/2000, e condannata alla pena ritenuta di giustizia;

dell’imputata, contestando la mancata concessione delle attenuanti
generiche, in difetto di adeguata argomentazione a sostegno del rigetto
della relativa istanza;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, svolta dal giudice di merito nel denegare l’invocato
beneficio, indicando, quale elemento ostativo alla relativa concessione
l’entità della somma evasa;
-che con il motivo di annullamento viene riproposta, sic et simpliciter, la
stessa critica mossa con specifico motivo di appello, a cui la Corte
territoriale ha fornito ampio riscontro, così che la censura mossa è da
ritenere generica e, quindi, inammissibile, ex artt. 581, co. 1, lett. c), e
591, co. 1, lett. c) cod.proc.pen.: infatti la mancanza di specificità del
motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità,
come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento della impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità
conducente alla inammissibilità ( Cass. 3/5/2000, n. 5191 );
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

4

-che avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione la difesa

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle

Così deciso in Roma il 20/12/2013.

Ammende della soma di euro 1.000,00.

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